Non dire falsa testimonianza

Ottavo comandamento dell'Esodo

I dieci comandamenti della bibbia nel loro
significato sociale, giuridico e religioso

di Claudio Simeoni

Cod. ISBN 9788891173003

Indice dieci comandamenti

I dieci comandamenti dell'Esodo e del Deuteronomio. Analisi generale.

Non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo

Esodo 20, 16

Si tratta del nono comandamento dell'Esodo, l'ottavo per la chiesa cattolica.

In quel comandamento della chiesa cattolica interviene il "concetto di autorità che proviene da Dio". L'autorità sociale è il risultato dei rapporti di forza e delle condizioni che sono in atto nella società. Gli ebrei si appropriano delle condizioni che costruiscono l'equilibrio di potere nelle società civili, si separano da esse e fanno derivare la loro condizione di separazione dalla società dalla volontà del loro Dio padrone. In questo modo l'autorità non è "ciò che gestisce la società civile". Diventa "ciò che possiede la società civile" per volontà del Dio che, appunto per questo, va definito come "Dio padrone".

Il Dio onnisciente e onnipotente descritto dai cristiani non avrebbe nessuna necessità della testimonianza degli uomini in quanto dovrebbe trarre da sé la nozione del vero. Il padrone sociale che domina la società (o aspetti e parti di essa) per volontà del Dio assoluto dal quale deriva la legittimazione del proprio possedere la società, necessita che i suoi schiavi non dicano il falso e non lo traggano in inganno. Il facente funzioni del Dio padrone in terra non trae da sé la verità, ma questa gli deve essere fornita mediante testimonianza dal suo schiavo. Come il Dio padrone dei cristiani, dipinto come onnipotente, non regge la sua onnipotenza se gli uomini lo deridono mentendo, così il padrone sociale non regge il proprio essere padrone sociale se gli schiavi gli mentono.

Mentire al padrone significa non riconosce al padrone la legittimità del suo possesso. Mentire al padrone significa riconoscere che il padrone esercita la violenza del possesso, alla quale gli uomini si sottomettono, ma non è legittimato né moralmente, né giuridicamente a possedere gli uomini da cui pretende che non dicano falsa testimonianza. Mentire al padrone significa delegittimarlo dal possedere uomini. Mentire al padrone significa dare inizio al cammino di libertà che porterà gli schiavi a spodestare il padrone.

Io non mento al mio amico. Col mio amico cammino assieme e la sua conoscenza aumenta la mia forza. Il mio amico non mi aggredisce usando le mie debolezze e le mie inadeguatezze, ma rafforza là dove sono debole e inadeguato con la sua conoscenza. Né mento al mio amico sottolineando le mie debolezze in quanto io, col mio amico, cammino assieme non tento di appropriarmi di lui. Un padrone è oggettivamente un mio nemico. Vive di me. Si appropria del mio sapere, del mio lavoro, del mio corpo, del mio abitare il mondo. E' oggettivamente mio nemico e anche se io posso nutrire un affetto sottomesso, rimane colui che mi ruba la vita. Rimane il vampiro che si ciba di me. Il mentire, la falsa testimonianza, diventa la mia difesa contro il suo vampirismo.

Nel Codice Hammurapi e negli altri codici dell'Oriente Antico, non esisteva il concetto di "autorità che proviene da dio". L'autorità era una funzione sociale non era un concetto religioso.

Perché Hammurapi ha autorità? Perché si sente forte. Proprio perché si sente forte si sente ispirato dal Dio e le sue azioni sono le azioni che il Dio compie attraverso lui. Sono le azioni che qualificano Hammurapi come un uomo-dio. Sono le azioni di Hammurapi che qualificano la qualità morale degli Dèi che ispirano Hammurapi. Esattamente come l'interpretazione della qualità religiosa del Dio degli ebrei e dei cristiani. Perché il padrone ordina di non dire falsa testimonianza? Perché altrimenti si sente svilito nel suo ruolo di padrone. Chi scrive i "comandamenti" del Dio padrone si sente svilito nel suo potere se un uomo non accetta la sottomissione decidendo di mentire per difendere un presente o un futuro che quel padrone danneggerebbe. Un uomo debole ha un Dio debole che vive di onnipotenza e violenza con cui imporre il proprio dominio. Un uomo consapevole di un proprio ruolo nel mondo e nella vita, manifesta Dèi potenti consapevoli delle relazioni che esistono fra il vivere dell'uomo che li manifesta e le esigenze degli infiniti uomini che lo circondano.

Da qui la diversa qualità, sia religiosa che sociale, del concetto di "falsa testimonianza" fra gli ebrei e i cristiani e il codice di Hammurabi. Scrive Hammurabi:

"1) Se un uomo accusa un altro di omicidio senza provare la sua accusa sia condannato a morte.

2) Se un uomo accusa un altro di Stregoneria senza provare la sua accusa, l'accusato vada al fiume e vi si immerga; se il fiume lo rapisce, l'accusatore abbia il suo patrimonio; ma se ne esce salvo, l'accusatore sia messo a morte e l'accusato ne prenda il patrimonio.

3) Se un uomo rende falsa testimonianza in un processo per un reato per il quale è prevista la pena di morte, sia condannato a morte.

4) Se un uomo presta falsa testimonianza in un processo che prevede il pagamento di orzo e argento da parte del colpevole, sia condannato al pagamento di una eguale somma.

5) Se un giudice ha pronunciato una sentenza apponendo sul documento il sigillo, ed in secondo tempo ha dolosamente mutato questa sentenza, paghi dodici volte il valore del bene trattato nel processo e sia radiato per sempre dall'assemblea dei giudici. Questo giudice non potrà mai più giudicare.

Si tratta delle prime cinque leggi del codice di Hammurabi.

La preoccupazione di Hammurabi non è per la falsa testimonianza, ma per gli effetti sociali che può avere la falsa testimonianza quando sfocia nella calunnia, nel diffamare, nel denigrare. Quando la calunnia viene legittimata mediante atti giuridici devasta la società civile.

La preoccupazione di Hammurabi è il benessere della società mentre, la preoccupazione dei cristiani, è la riaffermazione del loro Dio (e di chi lo rappresenta e lo gestisce) come padrone della società.

L'ottavo comandamento della chiesa cattolica parte dal presupposto che la società sia retta dal Dio padrone e che la società non ha un "potere" indicato dalla società, ma voluto da Dio.

L'ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza, permette al Dio padrone, e al comando sociale, di dire il falso ai suoi schiavi. Di occultare la realtà delle cose. L'ottavo comandamento permette di nascondere gli intendimenti del padrone dietro a giri di parole o a presentazione dei fatti e di intendimenti falsi e ingannevoli il reale fine delle proprie azioni. Proprio perché il Dio padrone e il padrone per esso, conoscono l'uso della falsità e della menzogna per ingannare gli schiavi devono impedire che gli schiavi ritorcano contro di loro la pratica dell'uso della menzogna.

Il fatto che lo schiavo non deve affermare il falso non implica che il padrone sia tenuto ad affermare il vero nei confronti dello schiavo: lo dice Paolo di Tarso quando esalta la sua menzogna in quanto la menzogna serve ad aumentare la gloria di Dio. La falsità sta nell'affermare un Dio che ordina di "non dire falsa testimonianza" quando è falsa ogni testimonianza sull'esistenza di un Dio che lo ordina. Infatti, il Dio che lo ordina è circoscritto nell'ambito della fede e non essendo un soggetto che agisce nella realtà (se non nelle illusioni e nelle aspettative della persona malata) affermarne l'esistenza è menzogna in sé. Comiche e false sono le farneticazioni della chiesa cattolica manifestate nel suo catechismo romano.

E' illuminante il concetto di "non dire falsa testimonianza" usato nel Catechismo Romano dalla chiesa cattolica nel 348.

"348 - Nella spiegazione di questo comandamento dobbiamo procedere con lo stesso metodo e per la stessa via che usammo per gli altri, distinguendo cioè in esso due leggi: una che proibisce di dire falsa testimonianza, l'altra che comanda di pesare le nostre parole e le nostre azioni con la verità, eliminando ogni simulazione e menzogna. L'apostolo ammonì gli Efesini di questo dovere con le parole: "Operando la verità nella carità, cresciamo in lui [cioè in cristo] in ogni cosa" Ef. 4, 15

La prima parte di questo comandamento con il nome di falsa testimonianza indica egualmente ciò che si dice in bene o in male di qualcuno, sia in giudizio, sia fuori: tuttavia proibisce specialmente la falsa testimonianza resa in giudizio da chi ha giurato. Infatti il testimonio giura in nome di Dio, perché il discorso di chi fa tale testimonianza, interponendovi il nome divino, ha moltissima credibilità e importanza. Essendo questa falsa testimonianza pericolosa, è proibito in modo speciale. Infatti neppure il giudice può respingere testimoni che giurino, se non siano esclusi da legittimi motivi o sia manifesta la loro malvagità o perversità, soprattutto dal momento che la legge divina comanda che per bocca di due o tre testimoni si stabilisca ogni cosa (Dt 19,15; Mt 18,16)".

Queste affermazioni fatte dalla chiesa cattolica rasentano e superano ogni forma di ridicolo cui può pensare un cittadino.

E' talmente ingannevole, menzoniero, soggettivo, il giuramento fatto davanti al Dio padrone dei cristiani nei processi, sia civile che penale, che la Corte Costituzionale ha provveduto a depennarlo dall'ordinamento giuridico italiano.

Riporto la parte finale della sentenza della Corte Costituzionale, del 02 ottobre 1979 anche se sono passati trent'anni di violenze del Dio dei cristiani sui testimoni ai processi in violazione della carta Costituzionale.

Sentenza Corte Costituzionale n. 117 del 2 ottobre 1979

"Illegittimità costituzionale del giuramento davanti a Dio"

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

[.......] Conclusione

Tale risultato costituzionalmente corretto non si consegue, tuttavia, con l'uso delle formule di ammonizione e di giuramento previste nell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, per i motivi già esposti. In particolare, esse si pongono in contrasto con l'art. 19 Cost. in quanto il legislatore non ha provveduto a limitare ai credenti l'impegno di veridicità contratto dinanzi a Dio. Di conseguenza deve dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non è contenuto l'inciso "se credente"; dopo le parole "Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio...". Va inoltre considerato che dalla presente declaratoria di illegittimità costituzionale consegue, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, identica declaratoria, per la stessa parte e nei medesimi termini, degli artt. 316, secondo comma, 329, primo comma, e 449, secondo comma, del codice di procedura penale; e la declaratoria deve estendersi anche all'art. 142, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non è contenuto l'inciso "se credente" dopo le parole "del vincolo religioso che con esso contrae davanti a Dio". A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 251, secondo comma, del codice di procedura civile e 316, secondo comma, 329, primo comma, e 449, secondo comma, del codice di procedura penale, deve ritenersi superata, in questa sede, ogni questione proposta in ordine all'articolo 366, secondo comma, del codice penale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non è contenuto l'inciso "se credente".

b) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini di cui alla lett. a) di questo dispositivo, degli artt. 316, secondo comma, 329, primo comma, e 449, secondo comma, del codice di procedura penale;

c) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, dopo le parole "del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio..." non è contenuto l'inciso "se credente".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.

La falsa testimonianza presuppone il giuramento su Dio che, non esistendo e non intervenendo a sanzionare la testimonianza, certifica ogni menzogna del testimone.

La chiesa cattolica cita Matteo 18, 16:

"se ti ascolta hai guadagnato un fratello; ma se non t'ascolta, prendi con te una persona o due, affinché sulla parola di due o tre testimoni sia decisa ogni questione e se...."

Naturalmente non cita Giovanni 8, 13-20 che indica come Gesù usi dei trucchi retorici per imbrogliare, truffare, prendere in giro le persone:

"Gli dissero i Farisei: "Tu rendi testimonianza a te stesso; la tua testimonianza non vale". Gesù replicò loro: " Sebbene io renda testimonianza a me stesso, vale sempre la mia testimonianza, perché so donde sono venuto e dove vado; mentre voi non sapete donde io venga, né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Ma, se giudico io il mio giudizio vale, perché non sono solo, ma ho con me il padre che mi ha inviato. E proprio nella vostra legge sta scritto che è valida la testimonianza di due persone. Io rendo testimonianza a me stesso, e mi rende pure testimonianza colui che mi ha mandato, il padre". Gli domandarono: "Dov'è tuo padre?". Rispose Gesù: "Non conoscete né me né mio padre; se conosceste me conoscereste anche il padre mio". Gesù disse queste cose nel gazofilaccio, insegnando nel Tempio; e nessuno lo prese, perché non era venuta la sua ora."

Nell'uso distorto della testimonianza siamo alla follia pura: se questa non è falsa! Oltretutto Gesù è ridicolo!

Se Gesù supera il ridicolo, Paolo di Tarso usa la testimonianza come un atto criminale con cui ingannare le persone. La chiesa cattolica cita Paolo di Tarso negli Efesini, "Operando la verità nella carità, cresciamo in lui [cioè in cristo] in ogni cosa", tralasciando il contesto in cui avviene la citazione che certifica la menzogna:

"Così noi non saremmo più dei fanciulli fluttuanti, che si lasciano trasportare da ogni vento di dottrina, secondo i raggiri degli uomini e la loro insidiosa astuzia, per trascinare nell'errore; ma vivendo secondo la verità e nella carità, noi cresceremo sotto ogni aspetto in colui che è il capo, cristo, da cui tutto il corpo riceve coesione e unità, grazie ai vari legami che lo alimentano e attivano secondo l'attività propria di ciascuno, crescendo fino al suo compimento nella carità". Efesini 4, 14-16

Questo è un discorso ingannevole in cui chi cresce è il vampiro e non le vittime che si sottomettono al vampiro. Infatti Paolo di Tarso truffa e raggira gli uomini per rubare loro la vita e nel farlo si assicura che la vita che lui ruba non sia ritenuta preziosa dagli Esseri Umani.

Tutto è falso per Paolo di Tarso. L'uomo alla ricerca del vero è falso. Chi cerca il vero è come un fanciullo che viene "fatto fesso". Noi, afferma Paolo di Tarso, non veniamo fatti fessi. Noi abbiamo la verità e rifuggiamo "l'insidiosa astuzia" degli uomini. Noi, afferma Paolo di Tarso, non veniamo trascinati nell'errore. Proviamo a leggerci II Corinti 12 per capire come la menzogna viene condita con una "modestia" il cui scopo è costringere l'interlocutore a non indagare sulle affermazioni:

"Conosco un uomo in cristo, il quale, quattordici anni fa, se nel suo corpo o fuori del suo corpo non lo so, lo sa iddio, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo, se nel suo corpo o fuori dal corpo non lo so, iddio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili, che non è dato all'uomo di poter esprimere. Riguardo a tale uomo mi glorierò, ma in quanto a me non mi glorierò che delle mie debolezze. Tuttavia anche se volessi gloriarmi, non sarei stolto, perché direi la verità; ma me ne astengo, affinché nessuno si formi di me un concetto superiore a quello che vede in me o che sente da me. Anzi, affinché la grandezza delle rivelazioni non mi facesse insuperbire, mi è stata messa nella carne una spina, un angelo di Satana, incaricato di schiaffeggiarmi, perché non m'insuperbisca. Tre volte pregai il Dio padrone perché lo allontanasse da me, ma egli mi ha risposto: "Ti basta la mia grazia, perché la mia potenza trionfa nella debolezza". Ben volentieri, adunque, io preferisco gloriarmi delle mie debolezze, affinché abiti in me la potenza di cristo." Paolo di Tarso II Corinti 12, 1-9

Paolo di Tarso testimonia il falso: colui che è stato portato in paradiso.

Paolo di Tarso usa una tecnica per fermare le domande del suo interlocutore: "Si lo so che sono una merda, ma io parlo delle mie debolezze non di quanto sono forte. Sapessi quanto sono forte, ma non ne parliamo. Parliamo delle mie debolezze, ma tu immagina quanto io sono forte. Sono talmente forte che Dio, con cui parlo, mi ha dato un angelo di Satana che contenga il potere che ho. Guarirei anche il cancro, ma c'è l'angelo di Satana che me lo impedisce....". Si tratta di falsa testimonianza finalizzata alla truffa. Ed è lo stesso Paolo di Tarso che afferma di essere un truffatore, di aver mentito.

Paolo di Tarso millanta un filo diretto col suo Dio padrone testimoniando, di fatto, la sua esistenza davanti agli astanti che sta ingannando. Afferma in II Corinti 12, 16 (poco più avanti):

"E sia pure: io non vi sono stato d'aggravio, ma da furbo qual sono vi ho presi con l'inganno".

Tutto ciò che Paolo di Tarso ha fatto è mentire! La sua falsa testimonianza serve per far fesse le persone. Per raggirarle, truffarle; portare loro via la vita sottomettendole al suo Dio padrone. Lo stesso si comporta Ratzinger, nelle vicende di pedofilia. Ha mentito, ha fornito false testimonianze alle persone: a chi ha violentato e stuprato. Lui si ritiene il padrone e nel comandamento non è scritto che "dio non deve fare falsa testimonianza" e nemmeno che "il comando sociale deve fare falsa testimonianza", ma sono gli schiavi, le prede di Paolo di Tarso o dei Leviti o di Ratzinger, che non devono fare falsa testimonianza. Loro, il Dio padrone dei cristiani, la chiesa cattolica, i rabbini, possono fare falsa testimonianza perché la verità della loro testimonianza favorisce il dominio del Dio padrone.

Quanta distanza con la libertà di Hammurabi, del suo codice, delle sue leggi e dei suoi intendimenti. Diversa è la morale nel codice di Hammurabi in cui si prevede anche una pena per il giudice che commette dei falsi.

Marghera, 10 aprile 2010

 

 

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Claudio Simeoni

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Ultima formattazione 05 settembre 2022

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