Proposta di modifica della seconda parte
della Costituzione della Repubblica Italiana

Sezione Unica – Il Presidente della Repubblica
TITOLO II

di Claudio Simeoni

Vai alle idee sul come modificare la Costituzione della Repubblica Italiana.

Articolo attuale – Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Così da modificare – Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori su una rosa di quattro nomi, tre indicati dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri e uno indicato dalla Corte Costituzionale.

La designazione dei candidati alla Presidenza della Repubblica in Parlamento partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

I possibili Presidenti della Repubblica saranno indicati in Parlamento dai Deputati e Senatori in seduta comune dei suoi membri. Dopo dieci giorni, e non oltre 15 giorni, dalla seduta comune che ha determinato la rosa dei candidati, il Parlamento, in seduta comune, con una sola votazione, determinerà i tre candidati che concorreranno alla carica di Presidente della Repubblica.

Contemporaneamente la Corte Costituzionale, proporrà il proprio candidato alla carica di Presidente della Repubblica.

L’indicazione dei possibili Presidenti della Repubblica avverrà per scrutinio segreto i candidati che avranno più voti concorreranno alle elezioni popolari per il Presidente della Repubblica con la personalità indicata dalla Corte Costituzionale.

Le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica avrà luogo entro trenta giorni dalla votazione in Parlamento e alla Corte Costituzionale.

Articolo attuale – Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Così da modificare – Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquantacinque anni d'età e non abbia superato i settanta anni d’età.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Articolo attuale – Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Così da modificare – Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per elencare le proposte di Deputati e Senatori e dopo dieci giorni e non oltre i quindici giorni, procedere per l’elezione dei tre candidati che andranno al voto popolare.

Sessanta giorni prima che scada il termine, la Corte Costituzionale si riunirà per eleggere a maggioranza il candidato da proporre all’elezione popolare.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Articolo attuale – Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Così da modificare – Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera congiuntamente.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati procede alla convocazione del Parlamento iniziando l’iter che porta all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Articolo attuale – Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Così da modificare – Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale garantita nei principi della Costituzione della Repubblica.

Può inviare messaggi alle Camere e sollecitare dibattiti nella nazione su temi di interesse Costituzionale.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

E’ responsabile del carattere Costituzionale dei disegni di legge che il Governo presenta al Parlamento. Qualora insorgano dei dubbi il Presidente della Repubblica può chiedere il parere della Corte Costituzionale che entro trenta giorni motiverà le sue osservazioni.

Promulga le leggi votate dal Parlamento ed è responsabile della loro adesione ai principi fondamentali della Costituzione.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate di cui è responsabile della condotta Costituzionale, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge del quale ha la responsabilità della condotta secondo i principi Costituzionali, dichiara la necessità di difesa dello Stato deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura di cui ha la responsabilità giuridica della condotta secondo i principi Costituzionali.

Può concedere grazia e commutare le pene.

E’ dovere del Presidente della Repubblica far presente al Governo e ai vari ministri le istanze e le lamentele dei cittadini e pretendere da questi risposta scritta entro e non oltre novanta giorni e comunicare tale risposta ai cittadini che hanno lamentato.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Articolo attuale – Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Così da modificare – Art. 88.

Il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere.

Articolo attuale – Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così da modificare – Art. 89.

Il Presidente della Repubblica è responsabile per i suoi atti e se ne assume ogni responsabilità etica e morale. Nessun ministro può rifiutarsi di controfirmare gli atti del presidente della Repubblica. Qualora si verifichi un conflitto, la Corte Costituzionale è chiamata a redimerlo. Il soccombente deve dimettersi.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo attuale – Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Così da modificare – Art. 90.

Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Qualora si tratti di reati comuni è di competenza la magistratura ordinaria. Qualora la natura dei reati implichi la violazione dei principi Costituzionali, è di competenza della Corte Costituzionale che proclamerà la decadenza del Presidente della Repubblica per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I cittadini possono mettere sotto accusa il Presidente della Repubblica, qualora ritengano che abbia violato la Costituzione, davanti alla Corte Costituzionale raccogliendo un milione di firme e depositandolo presso la Corte di Cassazione entro sei mesi dal deposito, presso la stessa, delle accuse.

Articolo attuale – Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Così da modificare – Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Da quel momento i suoi atti devono essere conformi ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana.

Riflessioni e considerazioni
che rendono necessarie tali modifiche

Nella Costituzione della Repubblica Italiana la figura del Presidente della Repubblica è una figura anomala. Se non può esistere un cittadino che non sia responsabile delle proprie azioni, decisioni o scelte, perché mai si deve accettare la condizione secondo cui il Presidente della repubblica è un irresponsabile. Che significa, giurare fedeltà alla Costituzione e poi essere irresponsabile dei propri atti quando, sempre e comunque i suoi atti, rientrano nelle norme costituzionali?

Si tratta di un retaggio del regime monarchico in cui il re non è sottoposto alle leggi: come ha tentato di fare Silvio Berlusconi con il Lodo Alfano. Inoltre non è accettabile che colui che dovrebbe essere il garante della Costituzione, per i cittadini, si rivolga ai cittadini dicendo: “Non ho strumenti per agire sull’incostituzionalità dei provvedimenti; li debbo firmare!”. E’ come se firmasse un provvedimento relativo alla ricostruzione dello Stato fascista! Bella garanzia per i cittadini. Sarebbe così che osserva la Costituzione?

Modificare il modo di eleggere il Capo dello Stato lasciando, in primo luogo, la scelta del Parlamento che designi una rosa di nomi scegliendo fra i partiti maggiormente rappresentati nel Parlamento o fra tre nomi di individui che possano garantire una gestione del ruolo di Capo dello Stato coerente, in secondo luogo concedere ai cittadini, in alternativa, la possibilità di una personalità designata dalla Corte di Costituzionale. Infine, lasciare ai cittadini la scelta fra i designati con un’unica elezione. In questo modo si coinvolgono Parlamento, Corte Costituzionale ed elettori.

Stabilire una serie di norme più chiare attraverso le quali il Capo dello Stato può agire per preservare la Costituzione da leggi che ne violano i principi costituzionali e i diritti fondamentali dei cittadini.

Inoltre si tratta di togliere il Capo dello Stato dalla posizione di “finto monarca” separato dai cittadini e nascosto in una reggia. E’ necessario riportarlo fra i cittadini e rendere le sue azioni oggetto di critica e di discussione. Il Capo dello Stato è l’ultima persona che si possa, sia dal punto di vista della sua funzione, sia dal punto di vista morale, sottrarre alle critiche, anche feroci, da parte dei cittadini.

I comportamenti come quelli di Gronchi e Segni, Saragat e Leone, per non parlare dei Presidenti della Repubblica più recenti (Cossiga, Pertini e Scalfaro), sono in aperto conflitto con la Costituzione della Repubblica. Troppo spesso si sono configurati come attività esersiva nei confronti dei cittadini.

28 aprile 2010

Marghera, 28 aprile 2010

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell'Anticristo

Tel. 3277862784

e-mail: claudiosimeoni@libero.it

Modificare la Costituzione

Siamo consapevoli che la nostra proposta di modifica della Costituzione della Repubblica non ha nulla di tecnico e di giuridico. Si tratta di una direzione. Di una direzione sociale nella quale desideriamo avvengano le modifiche Costituzionali. Molte persone lavorano per distruggere le conquiste sociali, noi vogliamo spingere per riaffermarne ulteriormente i valori sociali.