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Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
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La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti coloro che nel giorno della elezione hanno compiuto i trentacinque anni d'età
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e che siano residenti da almeno 7 anni nella regione in cui si candidano.
E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
La Camera dei deputati è eletta per quattro anni, mentre il Senato della Repubblica è eletto per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata né per legge, né in caso di guerra.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere le Camere precedenti non possono legiferare.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite non possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. L'assenza dei componenti per più di tre volte nel corso della legislatura che non sia giustificata da impegni Istituzionali o da malattia grave, comporta la sospensione del parlamentare dallo stipendio e dalla funzione la prima volta per un mese; dopo altre tre assenze per sei mesi e così via fino alla fine della legislatura.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Qualora non ottemperino all'obbligo sono automaticamente dimessi. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Sono ineleggibili chiunque detiene una carica elettiva in altre amministrazioni (comunali, provinciali e regionali) qualora non si sia dimesso prima di presentare la sua candidatura; sono ineleggibili gli appartenenti ai corpi militari, alla magistratura e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni col grado di dirigente, a meno che non si dimettano definitivamente prima di presentare la candidatura; sono ineleggibili coloro che controllano banche, industrie e organi di informazione, a meno che non abbiano cessato la loro attività da almeno cinque anni prima della presentazione della candidatura. Sono ineleggibili coloro che hanno commesso reati mentre erano nella pubblica amministrazione.
Nessuno può ricoprire più di una carica elettiva.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
La Corte Costituzionale è chiamata a dirimere il conflitto di inammissibilità dei componenti della Camera e del Senato, qualora si sollevino cause di incompatibilità o ineleggibilità.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Qualora, un deputato o un senatore, per essere presentati dal loro partito politico hanno firmato documenti che li obbligavano, sia nel condizionare i loro comportamenti che nel versare parte del loro stipendio al partito, tali documenti sono automaticamente nulli e, costituendo ricatto, possono essere impugnati dal deputato o dal senatore, citando per danni il proprio partito politico.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Gli insulti, le denigrazioni e le diffamazioni, che i Parlamentari mettono in atto nei confronti dei cittadini senza incarichi Istituzionali, vengono punite per legge e la pena, a deputati e senatori, va aumentata di tre volte.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Un parlamentare, accusato di reati la cui pena massima supera i tre anni viene sospeso dal parlamento fino alla prima sentenza. Ciò comporta l'obbligo da parte del Pubblico Ministero di consegnare le accuse al Tribunale del Riesame entro tre mesi e questi deve esaminare le prove ed emettere sentenza di reintegro o di sospensione del parlamentare, entro un mese. Ai processi contro i Parlamentari va data una corsia preferenziale in quanto si tratta di questioni di sicurezza nazionale.
Non serve nessuna autorizzazione per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni. Un deputato e un senatore devono essere limpidi, senza segreti e senza interessi terzi da nascondere ai cittadini.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Ogni variazione di quell'indennità, comprensiva di benefit, deve essere sottoposta a referendum e ad approvazione dei cittadini. Il referendum che ratifichi le eventuali variazioni può essere proposto in concomitanza della tornata elettorale. Nel quesito deve essere chiaro qual è l'indennità, comprensiva di benefit percepita, e qual è la variazione dell'indennità comprensiva di benefit che si vuole riconoscere loro.
Fine della proposta di modificazione Costituzionale del Titolo I, sezione 1 della seconda parte della Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Parlamento è uno dei poteri fondamentali dello Stato e come tale deve osservare delle regole importanti. Innanzi tutto le leggi devono rispondere alle necessità dei cittadini e del buon governo. In secondo luogo le leggi devono essere assolutamente rispettose dei principi fondamentali della Costituzione. Si considera offensivo che il Parlamento voti sulla legittimità Costituzionale di provvedimenti di legge che non rispondono alle norme Costituzionali, ma solo ai desideri di prevaricazione di alcuni membri del Parlamento che hanno la forza per imporre un proprio punto di vista incostituzionale.
Non è possibile che a fare provvedimenti che hanno forza di legge siano chiamati ragazzini e ragazzine che non hanno un vissuto o un'esperienza minima delle condizioni della società civile. Non è possibile che seggi della Camera possano costituire pagamento per prestazioni sessuali, né è ammissibile che ai cittadini possa sfiorare il sospetto che questo possa avvenire.
Non è accettabile che persone elette al Parlamento mantengano per anni doppi incarichi, come non è possibile che i Parlamentari decidano in proprio il loro stipendio.
Non è accettabile che deputati e senatori firmino obblighi a partiti politici venendo meno a quella funzione di indipendenza personale che è una condizione indispensabile per esercitare con onore il proprio mandato. Non è possibile che il deputato o il senatore si assenti ingiustificatamente dai lavori della Camera e del Senato senza pagare le conseguenze del disprezzo che manifestano per il loro mandato.
Non è possibile che i Senatori, eletti su base regionale, non siano residenti da un tempo significativo nella regione nella quale vogliono essere eletti. Inoltre, appare offensivo e criminale che il Governo possa disporre a proprio piacimento delle camere che vengono chiamate a ratificare quasi esclusivamente la sua volontà. Infine è da chiarire che il ruolo di Deputato e di Senatore è un ruolo nella società, non è un potere", né legittima comportamenti criminali di offese e aggressione ai cittadini.
Se da un lato va tutelato il deputato che esercita soggettivamente il proprio mandato, dall'altro lato vanno tutelati i cittadini da aggressioni che possono essere messe in atto da chi occupa il ruolo di deputato o di senatore usando tale ruolo in maniera impropria.
28 aprile 2010
Marghera, 28 aprile 2010 Claudio Simeoni Meccanico Apprendista Stregone Guardiano dell'Anticristo Tel. 3277862784 e-mail: claudiosimeoni@libero.it |
Siamo consapevoli che la nostra proposta di modifica della Costituzione della Repubblica non ha nulla di tecnico e di giuridico. Si tratta di una direzione. Di una direzione sociale nella quale desideriamo avvengano le modifiche Costituzionali. Molte persone lavorano per distruggere le conquiste sociali, noi vogliamo spingere per riaffermarne ulteriormente i valori sociali.