Il concetto di LIBERTA' è sempre attribuito al singolo individuo. Quando è attribuito ad una società o ad un'organizzazione, è sempre e solo dispotismo!

Adalberto Perulli
Discriminazione sul lavoro per motivi religiosi
"Diritti Umani e Religioni:
il ruolo della libertà religiosa"

Riflessioni ed osservazioni di Claudio Simeoni

Discriminazione religiosa sul lavoro; cristiani che discriminano

Indice interventi Convegno di Studio dal titolo "Diritti Umani e Religioni:
il ruolo della libertà religiosa" tenuto a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008

 

Adalberto Perulli

 

Riflessioni relative al Convegno di Studio dal titolo "Diritti Umani e Religioni: il ruolo della libertà religiosa" tenuto a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008 e organizzato dal CIRDU (Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Diritti Umani) dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

 

L'intervento del professor Adalberto Perulli dell'università Ca' Foscari di Venezia viene commentato partendo dalla registrazione e dagli appunti in sala.

La relazione del professor Perulli dura circa 39 minuti.

Nella sua relazione il professor Perulli fa riferimento a vari casi di contestazione in sede giudiziaria di discriminazioni, o presunte tali, subite dai lavoratori e sentenziate da vari tribunali. Oltre a quanto detto dal professor Perulli, andrò a cercare alcune notizie relative a casi simili in internet per integrare la sua esposizione e tarre le mie conclusioni.

Ciò che il professor Perulli ha dimenticato nella sua esposizione è che l'ostentazione dei simboli religiosi delle persone non cristiane nei paesi cristiani, c'è solo perché lo Stato non si è emancipato dalla morale cattolica e, se da un lato professa una morale e un'etica Costituzionale, di fatto, permette (nel caso italiano) alla religione cattolica di vessare i diritti dei cittadini per imporre la sua morale di morte e di aggressione. Sottoposti ad aggressioni ad opera del cristianesimo, chi è di una diversa religione, ostenta la sua separazione. Si chiude su sé stesso. Una separazione che trova aspetti conflittuali quando il datore di lavoro è di religione cattolica e intende riaffermare il proprio dominio religioso sul dipendente (magari di religione musulmana come avviene sul territorio del nord-est Veneto).

La questione della manifestazione religiosa sui posti di lavoro e i relativi fatti discriminatori sono il frutto di dinamiche complesse e ben fanno i magistrati a mantenere un equilibrio fra condizioni sociali di lavoro e riaffermazione dei principi religiosi delle persone.

Ma seguiamo il professor Perulli.

 

Il professor Perulli affronta il tema della libertà religiosa relativamente ai rapporti di lavoro che rappresentano, secondo lui, un luogo privilegiato per tastare il grado di resistenza all'applicazione dei diritti fondamentali. L'impresa è un microcosmo di tensioni sociali in cui logiche diverse e antagoniste si confrontano. In un'epoca in cui le identità religiose sono riaffermate, anche la sfera del lavoro può essere uno spaccato significativo per capire i rapporti che intercorrono fra libertà religiosa e i diritti umani, soprattutto nei paesi occidentali. Il professor Perulli si riferisce, nella sua relazione, essenzialmente ai paesi occidentali. Mi riferisco, dice, a sistemi giuridici in cui la libertà religiosa è un diritto Costituzionale.

Nell'ambito dei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare questa libertà e la legge, normalmente, interviene per tutelare la pratica religiosa e soprattutto le discriminazioni fondate su ragioni religiose. Sia che si tratti di una discriminazione effettuata all'accesso al lavoro, o con il licenziamento, o con l'assunzione di qualunque misura sfavorevole al lavoratore assunte dal datore di lavoro in base all'appartenenza del lavoratore ad una religione o ad un credo.

Il professor Perulli inizia la sua esposizione partendo dal caso italiano di un prete operaio che negli anni '70 venne licenziato. Il datore di lavoro non sapeva, al momento dell'assunzione, che era un prete e questo licenziamento fu giudicato discriminatorio per motivi religiosi, anche se questo licenziamento si colorava da motivazioni sindacali in quanto questo prete faceva anche il sindacalista.

La cassazione stabilì che l'interessato aveva il diritto di non rivelare il suo stato di prete dal momento che quell'informazione non aveva nulla a che vedere col suo stato professionale.

Questa questione è importante, perché ci sono delle condizioni che portano il lavoratore a fruire dei suoi diritti religiosi. Infatti, in altre condizioni di lavoro, alcuni datori di lavoro saranno giustificati, in alcune scelte antagoniste al credo religioso di alcuni dipendenti perché, al momento dell'assunzione, il dipendente non ha fatto loro presente il suo credo religioso e i suoi obblighi di fede in relazione alle mansioni che il datore di lavoro gli avrebbe affidato.

Un primo aspetto di questo difficile equilibrio fra libertà religiosa e rapporto di lavoro riguarda le obbligazioni contrattuali. In una sentenza famosa della Cassazione francese del 1998 si stabilì che le convinzioni religiose non devono intervenire nel rapporto di lavoro se non rientrano nel contratto di lavoro. Solo se nel contratto c'è una clausola che preveda espressamente il lavoratore che professa una sua determinata fede, riconoscendo determinate esigenze, le convinzioni religiose possono essere prese in considerazione. In questo modo, dice il professor Perulli, la fede religiosa diventa parte del contratto e negoziabile.

Un lavoratore di fede musulmana, dipendente da un negozio di alimentari da 10 anni, veniva destinato al settore macelleria. Questa persona voleva essere spostata ad altro impiego perché la sua fede gli impediva di aver contatti con la carne di maiale. Il giudice di primo grado decise che il datore del lavoro aveva commesso una colpa in quanto non aveva informato il lavoratore e lo ha reintegrato nelle mansioni. La Cassazione francese ha invece accolto il ricorso del datore di lavoro perché non avrebbe commesso una colpa in quanto non vi era nel contratto di lavoro nessuna clausola che riconoscesse questa situazione del dipendente. La giurisprudenza civile si è pronunciata in senso analogo ad esempio per l'installazione di una capanna per una festa ebraica su una terrazza di un palazzo. Questa capanna è stata giudicata incompatibile con le disposizioni del regolamento di comproprietà; così è accaduto per l'installazione di un codice digitale per un proprietario di un immobile che era stato giudicato incompatibile con la fede ebraica dei suoi conduttori (il professor Perulli al convegno ha detto di non capire la questione. Non ha considerato che la Cabala è considerato un libro sacro per molti settori ebraici).

Questa giurisprudenza restrittiva viene ritenuta corretta all'interno delle disposizioni europee.

Nel 1976 la corte di giustizia europea ha considerato che la candidata di un concorso pubblico avrebbe dovuto dichiarare la sua fede religiosa affinché le esigenze, derivanti dalla sua fede religiosa, potessero essere prese in considerazione.

Era accaduto che questa persona aveva comunicato al consiglio della Comunità Europea che le date per le prove d'esame di un concorso non gli permettevano di partecipare al concorso perché coincidevano con le date del primo giorno della festa ebraica. Non avendo comunicato la sua fede religiosa in anticipo, aveva perso il diritto di rivendicare lo spostamento della data del concorso e venne estromessa dal concorso.

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo nel 1981 si è espressa in senso analogo con riferimento ad un musulmano che voleva modificare il suo orario di lavoro per partecipare alla preghiera del venerdì. La corte affermò che questo istitutore avrebbe dovuto avanzare queste esigenze al momento della sua assunzione, ben sei anni prima.

Oltre a lasciare qualche dubbio sulla contrattualizzazione della fede religiosa, si lascia poco spazio alla possibilità del lavoratore di cambiare la sua religione. Se si fa una clausola perché si è musulmano non si può cambiare la clausola di lavoro se si è cambiata religione e, soprattutto, si impone di esteriorizzare la propria fede religiosa. Nello stesso tempo alcune condizioni impediscono di esteriorizzare la propria fede secondo i bisogni immediati. Se non hai contrattualizzate le necessità derivanti dalla fede religiosa i bisogni che ne derivano non possono essere presi in considerazione. Non è detto che attraverso la contrattualizzazione si possa garantire il dipendente di ottenere il consenso alla soddisfazione delle proprie necessità religiose dal proprio datore di lavoro. Se il datore di lavoro non prende in considerazione queste esigenze, può sottrarsi adducendo motivazioni aziendali o di interesse dell'impresa.

Ad esempio, un lavoratore al quale è stato espressamente detto, dal suo datore di lavoro, di dire che il datore di lavoro non è presente, può essere licenziato se dichiara che la sua religione gli impedisce di mentire. Oppure, il testimone di Geova può venir licenziato perché secondo la sua religione non può maneggiare materiale bellico. Queste disposizioni ( o queste interpretazioni) secondo il professor Perulli sono poco rispettose della libertà religiosa, ma sono giustificate dalla mancanza di una clausola nei contratti che le preveda.

Il divieto del datore di lavoro di discriminare le persone al momento dell'accesso al lavoro in base alle convinzioni religiose e il diritto del lavoratore di pretendere il rispetto di condizioni di lavoro senza che il datore di lavoro non lo sapesse al momento dell'assunzione, è motivo di conflitto.

Il contratto di lavoro deve essere siglato fra le parti in buona fede. E il datore di lavoro può venir incontro al dipendente qualora tale accondiscendenza non comporta danno alla propria azienda.

La commissione statunitense per l'uguaglianza ha dettato delle linee guida per determinare un punto di equilibrio fra le esigenze aziendali e le convinzioni religiose dei dipendenti. Si tratta di un bilanciamento fra le esigenze soggettive del dipendente che devono essere sempre prese in considerazione a meno che non vi siano comprovate esigenze aziendale.

Non siamo più ai tempi in cui, come racconta la bibbia, i sette fratelli affrontano il martirio per non violare la legge mosaica perché il re voleva costringerli a toccare la carne di maiale. Non siamo più a quei tempi e nemmeno il signore musulmano si sarebbe immolato per non toccare la carne di maiale. E' corretto che venga per questo licenziato? Il principio affermato dalla Cassazione francese, per cui il datore di lavoro deve rispettare le convinzioni del dipendente, sembra molto aleatorio.

La contrapposizione fra interesse dell'impresa e quello del singolo dipendente riguarda l'utilizzazione da parte del lavoratore, nel rapporto di lavoro, di determinati riti e determinate manifestazioni esteriori. Secondo il professor Perulli bisogna distinguere fra segni di appartenenza religiosa e il proselitismo. Sono noti i casi dell'uso del velo come segno di appartenenza religiosa.

Con l'uso del velo si ottempera ad una tradizione ed entrano in gioco differenti diritti relativi all'identità personale. Il primo diritto è la libertà di religione, poi quello più ampio di opinione e la dignità personale. Questi elementi sono salvaguardati nell'ambito del diritto interno e salvaguardati a livello internazionale dal patto internazionale del 1976 sui diritti politici. Sono salvaguardati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo. La libertà di coscienza, di religione, di opinioni e la libertà di manifestare la propria religione in pubblico e in privato mediante l'insegnamento, la pratica e i riti e non possono ricevere restrizione se non quelli previsti dalla legge per la salvaguardia dell'ordine pubblico ecc.

Diritti da salvaguardare e da ponderare con la situazione generale e altrui.

Il caso che ora propone il professor Perulli evidenzia come il datore di lavoro possa limitare certe manifestazioni religiose e l'uso di certi segni esteriori per sicurezza, igiene e sanità, ma, in questo caso, entra in gioco il rapporto fra l'utilizzo di un segno di appartenenza religiosa e l'immagine dell'impresa.

Dice il professor Perulli che c'è una certa violenza in nome di una fede che vede nel mercato e nel consumo la vera divinità moderna.

A Saint-Denis della Réunion una signora svolgeva l'attività di commessa in un negozio che esponeva la scritta Vogue e vendeva articoli femminili. La lavoratrice portava una veste che la ricopriva dalla testa ai piedi: un ciador. Veniva convocata dalla direzione del negozio che gli intimava di cambiare abito e di mettersi in sintonia con le esigenze commerciali della boutique. Lei si rifiutava opponendo le sue convinzioni religiose e veniva, infine, licenziata. Nella sentenza si legge che l'azienda aveva fatto presente, nel corso del giudizio, che la lavoratrice non era coerente con l'immagine della boutique che si rivolgeva a giovani donne reunionesi, moderne, libere, donne che avevano una bella pelle e che vivevano la loro sessualità senza complessi sia nel linguaggio che nel vestire. Era evidente che la commessa del magazzino doveva aderire a questo spirito modaiolo, non creare confusione nella clientela e che i suoi consigli di vendita non erano credibili. Come poteva, diceva l'azienda, questa commessa convincere le clienti a indossare un vestito alla moda vestita in questo modo, con il ciador? Viene licenziata! La corte dice che è vietato sicuramente licenziare una dipendente per motivi religiosi, ma nel fatto di specie non c'era discriminazioni perché il datore di lavoro era stato giustificato da motivi aziendali. Non aveva violato l'articolo 18 del patto internazionale e l'articolo 9 della Carta Europea e quindi respingeva il ricorso della signora. L'immagine dell'impresa ha giustificato il licenziamento. La corte di Parigi ha dichiarato la colpa grave, nei confronti della lavoratrice che si rifiutava di togliersi il velo a fronte di una richiesta di mettersi un foulard sulla testa liberando il viso e il collo e i giudici hanno negato il carattere discriminatorio del provvedimento.

Lo stesso è accaduto qualche anno fa per una signora che ha fatto ricorso a Lione perché licenziata dopo essersi presentata al colloquio in una compagnia telefonica con il velo. Le era stato richiesto di conformarsi col regolamento interno che vigeva nell'azienda di non portare nell'abbigliamento segni ostentatori dell'appartenenza religiosa. Ciò nonostante la signora si presenta col velo e viene licenziata. Ricorre per l'annullamento del licenziamento invocando la regola che vieta il licenziamento per ragioni religiose; da parte aziendale viene invece invocata la norma che da facoltà al datore di lavoro a portare restrizioni se giustificate dalle mansioni.

Una giustificazione di carattere generale a tutte le discriminazioni non soltanto per ragioni religiose è contenuta in una direttiva comunitaria del 2000 che fa salve quelle differenze di trattamento, per questo non costituiscono una discriminazione, ma lo ritengono una legittima differenza di trattamento giustificate con la natura dell'attività lavorativa nel contesto in cui viene espletata quando la caratteristica, presa in considerazione, costituisca un elemento importante per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Questa giurisprudenza è contestabile in quanto non c'è prova di un danno. La signora che andava a lavorare con il velo non creava nessun danno all'azienda; ottemperare in maniera squilibrata fra diritti alla libertà di religione e alla libertà personale lascia quanto meno perplessi.

Del tutto simile è la questione della preghiera sui luoghi di lavoro. Il lavoratore è libero di pregare quando lavora, ma nessun datore di lavoro deve ottemperare a quell'obbligo. E' possibile che il lavoratore venga sanzionato perché a fronte di una richiesta di interrompere la preghiera, perché in quel momento il pregare provoca una cattiva prestazione di lavoro, si rifiuti.

Sul proselitismo.

 

La libertà costituzionale di espressione tutela anche il proselitismo. Ma il proselitismo può provocare danno alla libertà altrui e spesso è considerato abusivo.

La Corte Europea nel 1993, a proposito dei Testimoni di Geova, ha distinto la testimonianza di fede dal proselitismo abusivo. Se la testimonianza di fede corrisponde ad una missione essenziale e attiene alla responsabilità di ogni credente, il proselitismo abusivo rappresenta una sua corruzione e deformazione e può consistere in una pressione psicologica esercitata su altre persone.

I giudici hanno distinto anche fra convinzioni religiose e slealtà nell'esecuzione del contratto di lavoro. Il caso è dato da un membro della chiesa di scientology che aveva usato dei contatti con le persone per questioni di lavoro per fare attività di proselitismo. Questo è stato sanzionato col licenziamento da una corte inglese. Non aveva eseguito il contratto in buona fede.

In Francia un animatore per bambini di un centro laico che aveva letto la bibbia ai bambini e aveva distribuito ai bambini materiali dei Testimoni di Geova è stato giudicato e condannato per aver violato obblighi contrattuali e veniva licenziato.

Queste ultime sentenze citate sono state influenzate dal fatto che si trattava di religioni, di ideologie, "settarie", comunque, minori. Il professor Perulli si domanda se si sarebbe deciso nello stesso modo se si fosse trattato di altre religioni o di fedi maggiori.

La parità di trattamento tra religioni. In un caso recente sottoposto ad un'autorità di lotta alle discriminazioni religiosi e l'uguaglianza, un'impresa si dichiarava disponibile ad autorizzare l'assenza dei dipendenti nella giornata del Kippur, mentre, invece, taceva per quanto concerneva una festa religiosa musulmana. Il rappresentante sindacale musulmano chiedeva spiegazioni all'azienda. Chiedeva perché i musulmani non avevano gli stessi diritti. Non ricevendo risposta faceva ricorso a questa autorità amministrativa che dà una risposta prudente facendo riferimento alle necessità dell'impresa e alle sue scelte economiche; al potere organizzativo dell'impresa. Là dove invece negli USA la commissione per l'uguaglianza ha disposto delle linee guida dove le assenze per motivi religiosi devono essere prese in considerazione e trattate tutte allo stesso modo. Per la commissione USA è onere del datore di lavoro dimostrare l'esistenza di condizioni che non gli consentono di prendere in considerazione la questione.

L'esempio è quello di un piccolo magazzino dove non era possibile assentarsi per motivi religiosi in quanto quel magazzino non aveva personale sufficiente: dunque era legittimo il rifiuto del datore di lavoro. Non sarebbe stato legittimo se ci fossero state più lavoratori.

Sul tema dei congedi per motivi religiosi, in Spagna ci sono stati degli accordi fra evangelici e altri gruppi religiosi in modo che venisse fatta domanda al datore di lavoro al momento della stipula del contratto.

Secondo il professor Perulli, c'è una difficoltà nei rapporti di lavoro a coniugare fede religiosa e le esigenze dell'impresa. L'ambiente di lavoro è un contesto per verificare il rispetto dei diritti fondamentali.

Fin qui il professor Perulli.

Ci sono alcune sentenze della Corte di Cassazione, in merito alla conflittualità sui posti di lavoro che ci permettono di comprendere la qualità della conflittualità che le religioni monoteiste, sia pur indirettamente, provocano. Sentenze della Corte di Cassazione che possono chiarire la grande lacuna IDEOLOGICA del professor Perulli nel comprendere l'importanza sociale della libertà religiosa: LA CORTE DI CASSAZIONE E IL DIO PADRONE: DEI CATTOLICI, DEI CRISTIANI E DEI MONOTEISTI.(nota aggiuntiva marzo 2009)

Fa una certa impressione quando un relatore, che parla di problemi relativi alla libertà religiosa in un Convegno di Studi, si riferisce a fatti piuttosto lontani nel tempo e non a fatti vicini e, direi, attuali. Specialmente se chi lo ascolta quei problemi li vive da vicino.

Questo articolo, che riporto dal giornale La Repubblica, dimostra l'esistenza di un'attualità del conflitto sui diritti alla libertà religiosa in atto. Solo che il problema dei conflitti sui posti di lavoro riveste una questione ben più complessa che il diritto alla libertà religiosa di chi manifesta la sua religione.

Ma leggiamo l'articolo:

Colpita dal provvedimento una hostess di fede cristiana copta
Sanzioni anche contro una maestra musulmana che indossava il velo
Porta il crocifisso al collo
British Airways la sospende
dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI

LONDRA - Dopo la maestra musulmana sospesa da scuola perché portava il velo, una hostess cristiana licenziata perché porta il crocefisso. é accaduto nei giorni scorsi a Londra, dove una dipendente della British Airways è stata rimandata a casa per due settimane senza stipendio per essersi rifiutata di togliere il piccolo crocefisso d'argento che portava al collo.
Il caso sconfigge ogni stereotipo perché la donna, Nadia Ewieda, 55 anni, è un'araba, di padre egiziano e madre inglese, di fede cristiana copta. Sembra una sfida fatta apposta per mettere alla prova il multiculturalismo di cui Londra si erge a capitale: un'araba cristiana che difende il diritto di esibire il crocefisso in un paese cristiano che glielo nega. Eccessi del politicamente corretto?
"Non nasconderò la mia fede in Gesù", dice la hostess, preannunciando un ricorso in tribunale. "La British Airways permette alle impiegate musulmane di portare il velo e agli impiegati di religione sikh di portare il turbante. Solo ai cristiani viene impedito di esprimere la propria fede. Non è giusto". Replica la linea aerea: "Quando i nostri dipendenti portano la divisa, è consentito loro indossare simboli religiosi al collo, ma sotto i vestiti. La regola si applica ai simboli di tutte le religioni, non riguarda specificatamente le croci cristiane. Abbiamo chiesto più volte alla signora Ewieda di celare il crocefisso sotto un foulard, ha sempre rifiutato, per cui abbiamo dovuto applicare il regolamento".
La norma mira a non offendere la sensibilità di viaggiatori di una diversa fede religiosa. Il fazzoletto islamico che ricopre la testa o il turbante sikh non sono apparentemente considerati "simboli religiosi", ma non è chiaro se il personale della British possa indossarli anche quando è in divisa.
La polemica segue di qualche giorno un episodio analogo: la dirigenza della Bbc si era spaccata sulla decisione da prendere riguardo a una conduttrice del telegiornale, Fiona Bruce, consentendole o meno di portare una croce al collo quando va in onda. Per il momento, tuttavia, non è stata presa alcuna decisione. Quanto alla maestra musulmana sospesa da una scuola del nord dell'Inghilterra perché indossava il "niqab", che lascia scoperti solo gli occhi, ora smentisce che fossero stati i suoi alunni a lamentarsi di non capire cosa diceva a causa del velo davanti alla bocca. "Nessuno si è mai lamentato e comunque non avevo problemi a togliere il velo in classe", afferma Aishah Azmi, "ma lo mettevo se entrava in classe un collega uomo". Anche lei intende fare ricorso alla giustizia per difendere i suoi diritti.
Intanto Jack Straw, l'ex-ministro degli Esteri che nei giorni scorsi ha auspicato che le musulmane rinuncino al velo, è stato contestato durante una cerimonia pubblica al grido di "il velo è libertà".
(15 ottobre 2006)

Il problema è quello dell'uso della religione come "arma" di conquista sociale. La religione come soggetto attivo nella società e nelle strutture sociale allo scopo di piegare le strutture sociali alla moralità e all'etica religiosa e disarticolare l'etica Costituzionale delle società stesse.

Il problema vero è l'ingerenza delle religioni nei principi sociali separando gli individui dalla fruizione dei diritti sociali per sottometterli ai principi religiosi che spesso sono antagonisti ai principi Costituzionali.

Sui posti di lavoro, in particolare, spesso lo scontro non verte sui "diritti alla libertà religiosa", ma sulla pretesa di qualcuno di usare strumenti per danneggiare la religiosità delle persone fragili e, spesso, sottoposte. Per contro, in alcune situazioni, alcune persone aggrediscono altre persone pretendendo di imporre il proprio simbolo religioso e costringono l'altro ad essere tollerante rispetto al proprio simbolo religioso mentre all'altro è negato il diritto al proprio simbolo religioso. E' il caso dei cattolici che offendono le persone esponendo il crocifisso. Quasi fosse un loro diritto imporre a tutti il loro dio assassino in disprezzo del dettato Costituzionale. E sono proprio coloro che espongono il crocifisso nei luoghi pubblici che, per aggredire la religione dei musulmani, aggrediscono le donne accusandole di portare il velo (come se il velo non fosse stato imposto dai cristiani e copiato dai musulmani in un secondo tempo). Ancora oggi i cristiani usano il "velo da sposa".

Il vero problema non è la libertà religiosa nei luoghi pubblici, ma l'attività dello Stato che deve ribadire la priorità dei principi Costituzionali in tutte quelle relazioni che sono relative alla vita pubblica iniziando dalla religione maggioritaria del paese dal quale lo Stato deve emanciparsi una volta per tutte.

Solo quando lo Stato sarà emancipato dalla religione maggioritaria del paese sarà in grado di imporre regole uguali per tutti riducendo la religione a fatto intimo e personale. Altrimenti le religioni continueranno ad imporre ai bambini la loro morale sottraendoli alla consapevole fruizione dei diritti Costituzionali e, per conseguenza, gli adulti, sia magistrati che datori di lavoro o dipendenti, continueranno a proporre la loro religione mediante i loro simboli come emancipazione psicologica dal predominio di un'altra religione che aborriscono.

La donna musulmana che porta il velo si sta difendendo dai crocifissi che la circondano, esattamente come fa il Pagano Politeista che non capisce come lo Stato possa permettere le manifestazioni di odio e di genocidio nei confronti dell'umanità che il crocifisso rappresenta. Un crocifisso che viene rappresentato anche negli atteggiamenti dei cittadini che occupano ruoli Istituzionali che troppo spesso si sentono tanti "dio padrone", col diritto di vessare i cittadini, anziché ciò che la Costituzione impone loro: dei dipendenti che hanno solo obblighi nei confronti dei cittadini.

Un'altra questione che il professor Perulli non ha considerato, relativa ai conflitti sul diritto alla libertà religiosa e di coscienza sui posti di lavoro, è la vicenda di Luigi Tosti il magistrato che ha chiesto di togliere il crocifisso dall'aula nella quale amministrava la giustizia in quanto i valori etici e morali rappresentati dal crocifisso erano in contrasto con i valori etici e morali della Costituzione. Il magistrato Luigi Tosti è stato condannato in primo e in secondo grado per essersi rifiutato di amministrare la giustizia sotto la minaccia del crocifisso. Proprio in questi giorni la Corte di Cassazione sta esaminando il caso e, a quanto mi risulta, è il primo caso sul rifiuto dell'esposizione del crocifisso, che arriva alla Corte di Cassazione proprio all'interno di un conflitto di lavoro.

INTEGRO: La Corte di Cassazione in data 17 febbraio 2009 assolveva il giudice Luigi Tosti annullando la sentenza di condanna senza rinvio. La Suprema Corte ha assolto Luigi Tosti in quanto "il fatto non sussiste". A tutt'oggi, dopo oltre un mese, si è ancora in attesa delle motivazioni.

Trovo strano, se non sospetto, il tentativo dei professori universitari e di questo docente in particolare, di fuggire dalla cronaca quotidiana per rifugiarsi in esempi lontani nello spazio (altri paesi europei) o nel tempo piuttosto che affrontare l'attualità territoriale e temporale in cui quello stesso docente vive. Quasi fosse un estraneo alla sua stessa società civile.

Marghera, 18 dicembre 2008

 

Integro le riflessioni sulla libertà religiosa nei luoghi di lavoro con altre riflessioni su avvenimenti di questi giorni. Marghera, 11 febbraio 2009

L'argomento trattato dal professor Perulli non si è esaurito. Altre vicende continuano a presentarsi all'attenzione e inducono a varie riflessioni sull'uso della religione nei posti di lavoro.

Due vicende recenti inducono ad una serie di riflessioni. Vicende che riporto da piccoli articoli giornalistici con le riflessioni che inducono nella società.

Si tratta dell'uso della propria posizione lavorativa per imporre la propria religione a persone fragili ed indifese. Nel caso dell'infermiera sembra che la sua azione non sia avvenuta nei confronti di appartenenti ad altre religioni, ma sta di fatto che la sua attività aveva carattere religioso nei confronti di persone che, magari in quel momento, non pensavano all'aspetto religioso della loro malattia.

Si tratta comunque di un atto di violenza anche quando comporta richiamare alla mente ciò che le persone, fino ad allora, non hanno preso in considerazione.

La violenza che fanno i cristiani è quella di spacciare una "possibile guarigione dalla morte". Allontanano il malato dalle possibilità che ha la scienza medica nel suo caso e lo inducono ad attese spasmodiche di una qualche forma di miracolo, come le braccia che crescono, indotto dalla fede.

Per contro, il cristiano che lo fa ottiene una legittimazione emotiva nel convincimento che la sua fede non è il prodotto di una sua patologia psichiatrica, ma è un oggetto reale in quanto anche l'altro, il malato, ha avvertito la necessità che egli pregasse per lui.

La domanda rimane la stessa: qual è il soggetto che ha diritto alla sua libertà religiosa?

L'infermiera e il cappellano del carcere di Salerno o i malati e i detenuti che hanno diritto a non ricevere pressioni di natura religiosa o violenze giustificate dalla natura religiosa del criminale?

E' legittimo che il cristiano usi rapporti di forza sociale per imporre la propria religione?

Se nel caso del cappellano del carcere di Salerno c'è una sentenza della Corte di Cassazione che chiarisce la deficienza dell'applicazione dell'ordinamento laico dello Stato, nel caso dell'infermiera inglese le reazioni della struttura sanitaria sono state contraddittorie.

Rilevata la natura violenta dell'azione dell'infermiera, l'ospedale ha proceduto a sospendere l'infermiera. Questa sospensione ha innescato reazioni violente da parte di cappellani, organizzazioni mediche e religiose che ritengono di poter violentare emotivamente i pazienti. Secondo queste organizzazioni (Christian Medical Fellowship), impedire all'infermiera la violenza emotiva nei confronti del paziente è un atto di "discriminazione religiosa". Un po' come un vescovo cattolico francese che ha affermato che essere processati per violenza a minori è un atto di discriminazione religiosa.

L'atto di questa infermiera, comunque, non fu diretto, almeno in questo caso, nei confronti di una paziente di un'altra religione e forse è per questo che l'ospedale, col comunicato che riporto, ha reintegrato l'infermiera.

Dal punto di vista della libertà religiosa l'accento va messo sul comportamento a prescindere dalla sua gravità, nell'intervento giuridico la pena si misura in base alla gravità dell'azione con cui si è veicolato il comportamento in violazione alla libertà religiosa. Il giudizio del magistrato è un giudizio diverso da quello dato dalla persona religiosa offesa. Mentre il magistrato deve proporzionare la pena in base alla gravità dell'azione con cui si è offeso, la persona religiosa vive l'offesa ricevuta come una condizione assoluta. Per questo motivo la legge civile DEVE sempre intervenire per definire il confine fra ciò che è legittimo, nella propaganda della propria fede, da ciò che è illegittimo.

Riporto le notizie di fonte giornalistica:

Fri, 06 Feb 2009 22:09:00
Infermiera sospesa per aver proposto di pregare

Un'infermiera cristiana battista, sospesa per essersi offerta di pregare per una paziente, ha ricevuto questo lunedì grande sostegno da parte di organizzazioni mediche e religiose, pazienti e cappellani ospedalieri, secondo quanto rende noto il quotidiano britannico Daily Mail.
Mentre i cappellani hanno chiesto nuovi orientamenti per il sistema sanitario nazionale per quanto riguarda l'assistenza spirituale ai pazienti, il Christian Medical Fellowship ha affermato che la sospensione di Caroline Petrie è un atto di "discriminazione religiosa".
La signora Petrie, cristiana impegnata di 45 anni, affronta un'azione disciplinare dopo essere stata accusata di non rispettare l'impegno di uguaglianza e diversità. Potrebbe essere licenziata per aver chiesto a una paziente anziana se voleva che pregasse per lei.
La paziente, May Phippen, di 79 anni, non si è sentita offesa, ma ha commentato con un'altra infermiera che poteva essere offensivo per altri pazienti.
La signora Petrie, che ha due figli, ha detto che la sua offerta di preghiera era il suo modo di augurare un miglioramento. "Non penso di aver fatto qualcosa di sbagliato – ha confessato –. Ho solo cercato di far sì che la paziente sapesse che pensavo a lei. E' il mio modo di dire 'spero che guarisca'".

Tratto da:

http:// www. italiachiamaitalia. net/

Reintegrata l'infermiera britannica sospesa per aver voluto pregare
10/02/2009
L'ospedale riconosce l'importanza del "credo spirituale"

LONDRA, martedì, 10 febbraio 2009- L'infermiera cristiana britannica sospesa per essersi offerta di pregare per una paziente è stata riammessa al lavoro.
Caroline Petrie è stata contattata giovedì scorso dal North Somerset Primary Care Trust e le è stato comunicato che nell'arco di pochi giorni avrebbe potuto riassumere il proprio ruolo all'interno dell'ospedale.
L'infermiera 45enne aveva chiesto a un'anziana se voleva che pregasse per lei. La paziente, May Phippen, 79 anni, ha affermato di non essersi sentita offesa, ma ha commentato con un'altra infermiera che aveva trovato la proposta strana e che avrebbe potuto essere offensiva per altri pazienti.
Il risultato è stato che la Petrie ha subito un provvedimento disciplinare per "non aver dimostrato un impegno nei confronti dell'uguaglianza e della diversità".
I responsabili dell'ospedale hanno reso noto il suo reinserimento giovedì sera, affermando di essere "profondamente consapevoli dell'importanza del credo spirituale di un individuo".
"Riconosciamo che Caroline ha sentito che stava agendo nell'interesse dei suoi pazienti. Per alcune persone di fede, la preghiera è parte integrante dell'assistenza sanitaria e del processo di guarigione".
"E' accettabile offrire sostegno spirituale come parte di una cura quando il paziente lo richiede", aggiunge la dichiarazione.
L'ospedale ha espresso sostegno a "Caroline e agli membri dello staff che hanno una fede" perché continuino a "offrire un'assistenza di alta qualità restando impegnati nel proprio credo".
Tratto da:
http://www .zenit. org/article- 17145?l =italian

Questo caso, avvenuto in Inghilterra, sia pur diverso nei contenuti, non lo è nella pretesa di autopromozione del soggetto religioso nei confronti della persona debole e indifesa. Se nel caso del cappellano c'è una autopromozione nei confronti del detenuto di natura sessuale, nel caso inglese c'è un'autopromozione di natura emotiva. In entrambe le situazioni i protagonisti, sia il cappellano del carcere che l'infermiera inglese, dalla loro azione ottengono una legittimazione della loro superiorità nell'accettazione, da parte della persona debole, del loro potere. Sia che si tratti del "potere di pregare per una possibile guarigione" sia che si tratti del potere di ottenere delle prestazioni sessuali.

Chi viene umiliata è la persona malata, la persona carcerata, la persona che si trova, in quel momento, in uno stato di fragilità esposta ad attacchi di natura emotiva.

Cassazione: Condanna il cappellano delle carceri per reato di concussione
per aver abusato sessualmente alcuni detenuti

Occupandosi di abusi sessuali commessi da un cappellano in servizio presso la casa circondariale di salerno, la Corte di Cassazione ha evidenziato che nelle carceri (anche dopo la riforma del 1975 con cui sono stati fatti, si pur con qualche "timidezza", dei passi verso la laicità) il cappellano, pur non essendo un pubblico ufficiale ''svolge sicuramente un servizio pubblico''. La Corte ha per questo confermato la condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di concussione nei confronti del cappellano colpevole di abusi sessuali ai danni di alcuni detenuti. Nella parte motiva della sentenza (12/2009) la Corte denuncia il fatto che ''la riforma carceraria del 1975, tradendo in parte i propositi di laicizzazione della vita pubblica, continua a prevedere che il trattamento del condannato e dell'internato sia svolto avvalendosi anche della religione e, a tal fine, mantiene il servizio di assistenza cattolica come servizio stabile e interno alla struttura penitenziaria, ma non può sottacersi – spiega la Corte - che, nella prospettiva di affrancarsi, con una qualche timidezza, da tendenze confessionali, ha comunque rimosso il cappellano dal Consiglio di disciplina e dalla quasi totalità delle funzioni amministrative che il regolamento precedente gli conferiva''. A prescindere da queste privazioni il cappellano continua a svolgere ''compiti di natura religiosa che consistono nell'organizzare e presiedere alle pratiche di culto e nell'istruire e assistere i detenuti''. Proprio per questo il cappellano svolge ''sicuramente un servizio pubblico la cui natura e' conclamata dalla normativa che lo governa, dall'assenza dei poteri tipici della funzione pubblica, dall'attività intellettiva e non meramente applicativa o esecutiva che lo caratterizza''. La Corte, nel confermare la condanna inflitta al cappellano dai giudici di merito, per aver aver preteso prestazioni di natura sessuale da alcuni detenuti, ha evidenziato che sussiste il reato di concussione avendo l'imputato ''indotto i detenuti a soddisfare le sue insane pulsioni sessuali sfruttando indebitamente la propria posizione di preminenza fino a garantire non consentiti contatti tra il mondo esterno e i detenuti''.

(Data: 08/01/2009 9.50.00 - Autore: Roberto Cataldi)

Tratto da:

www.fainotizia.it /2009/01/12/cassazionecondanna -il-cappellano -delle-carceri- reato-di- concussione-aver- abusato- sessualmente

La carenza legislativa voluta dal Vaticano al fine di mantenere quel confine grigio in cui la sua violenza vive di impunità, di fatto sottrae ai cittadini i diritti che la Costituzione garantisce loro. Legittima la violenza nei confronti dei cittadini fragili. Una violenza che è sempre di natura religiosa, sia che si tratti del Don Gelmini che fa violenza sui detenuti nel suo campo di concentramento, sia che si tratti di malati, di detenuti nelle carceri, dei barboni, dei detenuti nei CPT o nelle strade. Il concetto cattolico secondo cui le persone che hanno peccato non hanno diritti nei confronti del dio padrone, e pertanto non possono rivendicare giustizia, è molto radicato nei comportamenti sociali ed è una delle fonti da cui scaturisce, molto spesso, la violazione del diritto religioso delle persone sui loghi di lavoro.

Marghera, 11 febbraio 2009

 

Indice interventi Convegno di Studio dal titolo "Diritti Umani e Religioni:
il ruolo della libertà religiosa" tenuto a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008

 

 

La libertà religiosa

I cristiani truffano le persone fingendo di equivocare. La libertà religiosa riguarda il singolo individuo, il singolo cittadino, che deve essere libero dall'imposizione religiosa. Non esiste, se non come atto criminale, la libertà di una religione di imporsi sui cittadini al di là del diritto dei singoli di manifestare le loro idee. Ogni costrizione fisica, economica, emotiva, psichica, per imporre una religione, e' un atto illegale e criminale. Crimini che la chiesa cattolica commette nei confronti dei bambini per imporre la sua fede.

 

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Claudio Simeoni

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Apprendista Stregone

Guardiano dell'Anticristo

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