Cod. ISBN 9788891185785
Teoria della Filosofia Aperta - Volume due
La pretesa di legittimare la proprietà dei figli da parte del padre ha un ruolo fondamentale nella legittimazione della schiavitù, da parte della chiesa cattolica. Il padre, per la chiesa cattolica, è lo schiavista che possiede i suoi figli. I figli, per la chiesa cattolica, sono oggetti di possesso del padre e, proprio perché sono oggetti di possesso da parte del padre, la chiesa cattolica legittima il possesso delle persone in quanto queste sono oggetti, bestiame, posseduto dal loro dio padrone del quale loro si ergono a pastori di bestiame umano. Antonio Rosmini nella sua Filosofia del Diritto edita nel 1841 contro gli ideali di uguaglianza della Rivoluzione Francese, in piena restaurazione dell'assolutismo monarchico, ribadisce il valore cristiano del possesso degli individui contro la loro volontà.
Scrive Antorio Rosmini Serbati in Filosofia del Diritto:
855. - L'autorità di correggere ed anco di punire il figliuolo malvagio in Diritto di natura riman sempre al padre, qualunque sia l'età e la condizione del figliuolo.
856. - La ragione è quella sopra indicata, che quest'autorità non detrae punto alla dignità nè alla libertà personale del figlio, e giova a lui ed alla sua famiglia presente e futura.
Sarà necessario attendere il 27 maggio 1991 quando l'Italia, patria del sanguinario Rosmini, rattificando la Convenzione sui diritti del fanciullo, trasformerà in legge, 150 anni dopo le farneticazioni criminali di Rosmini:
Articolo 19 (protezione)
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
La logica sanguinaria di Antonio Rosmini è la stessa logica dei campi di sterminio nazisti: la natura malvagia degli ebrei è stata corretta dai tedeschi mediante le camere a gas. E' aberrante, ma questo è il fondamento giuridico del cristianesimo che ancor oggi troppi magistrati esaltano contro l'attuale Costituzione della Repubblica. Che forse il regime nazista ha detratto alla dignità degli ebrei e non ha tolto loro la libertà di morire nelle camere a gas? La logica di Antonio Rosmini è un insulto alla dignità umana.
L'individuo, come oggetto di possesso del padre e la donna oggetto di possesso del padre e del marito sono i fondamenti dell'odio sociale cristiano che, trasferiti nel sistema giuridico e da questo impresso mediante la violenza a cui sottomette l'infanzia, ha operato per distruggere le società civili dall'avvento del cristianesimo fino ad oggi.
Questo odio viene riaffermato da Antonio Rosmini e fu il "prete" cattolico, definito eufemisticamente "padre", che con tale titolo è legittimato nella chiesa cattolica a stuprare bambini sia ad imitazione del Gesù (fu arrestato col bambino nudo e mai condannato per tale atto dai cattolici) che del loro dio padrone che, come vuole legittimare Rosmini, si macchia di delitti di strage e di genocidio.
La manipolazione mentale dei bambini è un imperativo del dio padrone ad ogni ebreo e ad ogni cristiano (Deuteronomio 6, 4-9) dove, col sacrificio di Isacco, Abramo dimostra di anteporre il proprio figlio al volere del dio padrone, della sua morale, dei suoi ordini.
Lo stupro dei bambini avviene mediante la legittimazione giuridico-morale del possesso dei bambini. Per questo motivo Antonio Rosmini legittima il possesso dei bambini da parte del padre e giuridicamente legittima la violenza del padre sui figli.
Legittimare giuridicamente il possesso dei figli da parte del padre, significa legittimare il possesso dei cittadini da parte dello Stato o della grande finanza internazionale. Significa legittimare il possesso degli uomini da parte del dio padrone e della sua morale di morte. Quando si legittima il possesso di un soggetto sociale, quel possesso è esteso gerarchicamente in maniera automatica ad ogni soggetto sociale che si sostituisce al possessore.
Cosa del resto messa in luce da vari autori che vengono contestati da Antonio Rosmini Serbati in nome di un dio padrone che come padre si ritiene legittimato a stuprare i figli affinché non siano perversi.
L'odio per i bambini come soggetti di diritto che la chiesa cattolica impone alla società italiana sarà portatore di infinite sofferenze ad un'infanzia che i cristiani vogliono violentare per impedire ai bambini di diventare dei soggetti di diritto Costituzionale.
Antonio Rosmini tenta di legittimare nella sua Filosofia del Diritto per dare una veste giuridica alla pratica dell'odio dei cristiani nei confronti dell'infanzia e i danni che le pratiche cristiane hanno prodo.to nelle società civili. Contro tale odio, che Rosmini per oltre un secolo ha trasformato in norma giuridica, il 20 novembre 1989 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approveranno la Convenzione sui diritti dell'Infanzia.
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176 depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991
PREAMBOLO
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici | in particolare negli artt. 23 e 24 | nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali | in particolare all'art. 10 | e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo...
Scrive Rosmini:
857. - La quale autorità vedesi disconosciuta da alcuni scrittori, benchè sia riconosciuta da tutti i popoli. E le ragioni, onde quegli scrittori la disconoscono o la dimenticano ne' loro trattati, sembrano ridursi a queste due:
1.° Il timore non forse il padre abusi di una tale autorità se gliela si concede. - Ragion che non vale; poichè, confessando noi che un tal diritto di correggere e di punire il figliuolo adulto e perverso è difficile ad esercitarsi con senno e con frutto, non ci crediamo per questo obbligati a negarne perfin l'esistenza; chè basterebbe che una sola volta ne fosse possibile l'esercizio, a doversi ammettere e riconoscere.
L'attività del padre padrone non è finalizzata ad arricchire la società, ma è finalizzata ad imporre sottomissione e terrore con cui imporre la fede cristiana. Nella sottomissione, nel terrore e nell'angoscia il figlio torturato dal padre sarà costretto ad immaginare un padre ancor maggiore e comprensivo del suo dolore. in questo modo la manipolazione mentale dell'infanzia avrà i suoi effetti nell'attività di uomini malvagi che come Antonio Rosmini hanno bruciato sui roghi le persone e hanno finito per far funzionare le camere a gas in Germania o i machete in Ruanda.
I padri perversi rendono perversi e onnipotenti i loro figli affinché perversi ed onnipotenti siano onnipotenti con i loro figli a maggior gloria di un dio padrone il cui potere nasce nella violenza sull'infanzia che fa della chiesa cattolica il maggior criminale nella storia dell'umanità.
E' nella Convenzione sui diritti dell'Infanzia approvata nel 1989 all'ONU che troviamo scritto:
Articolo 3 (generali)
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4 (generali)
1. Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.
Articolo 5 (generali)
1. Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
Una convenzione che, almeno nelle intenzioni dei legislatori, protegge il bambino dai deliri assolutistici propri della religione cristiana. E' il cristianesimo il peggior nemico dell'infanzia e responsabile di milioni di abusi.
Scrive Rosmini:
858. - 2.° La necessità della forza che il diritto di punire il figliuolo perverso addimanda a poter essere esercitato; la qual forza per lo più manca al padre debole e vecchio verso il figlio giovane e robusto. - Ma, come si disse, la forza non forma il titolo de' diritti, ma solo il mezzo co' quali si esercitano quando vengono contrastati; e però la mancanza di forza non prova la mancanza del diritto (809-811). D'altra parte si sono veduti de' padri che hanno potuto punire i loro figliuoli adulti e malvagi con infliggimento di pene, senza che questi loro si rivoltassero, raffrenati o dall'autorità che il padre si è saputo conservare, o dal sentimento del figliale rispetto che talora ha forza anche negli animi pervertiti, o dal timore di essere privati della eredità, o da altra accidental circostanza.
Cos'è la perversione inumana nella Filosofia del Diritto di Rosmini? Il tentativo inumano di reiterare l'odio contro l'uomo invocato nel vangelo di Marco. Quella sottomissione assoluta dell'uomo e del suo divenire che suona con tutto l'odio possibile del carnefice nella direzione della sua vittima:
"Amerai il tuo padre padrone con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e con tutta la tua forza"
Marco 12, 30.
Non esiste il concetto di giustizia. Non esiste il concetto di "rispetto della persona" nel cristianesimo. Non esiste nel cristianesimo il concetto di persona come soggetto di diritto, ma solo quello di schiavo del dio padrone e, per conseguenza, schiavo a tutta la gerarchia che di volta in volta rappresenta il dio padrone.
In tutta la Filosofia del Diritto di Rosmini non esiste nessun diritto dei figli. I figli sono i soggetti privi di diritto e quest'idea cristiana insanguinerà le società civili opponendosi al loro sviluppo e al loro progresso.
E' nella Convenzione sui diritti dell'Infanzia approvata nel 1989 all'ONU che troviamo scritto, contro l'odio cristiano per l'infanzia:
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.
Articolo 14 (partecipazione)
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.
Articolo 15 (partecipazione)
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16 (identità)
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
A differenza dei principi della Convenzione sui diritti dei fanciulli, in Rosmini la figura del padre, come quella criminale del dio padre, incombe come una spada di Damocle sulla testa del figlio in modo che il figlio non possa mai liberarsi dal giogo.
Scrive Rosmini sulle pretese del padre di appropriarsi dei beni del figlio a pag. 389
863. – Il qual diritto procede però non da risarcimento dovutogli dal figliolo per averlo allevato; ma da quel resto di autorità paterna che non s'estingue interamente giammai, e che si radica nell'essere stato il padre l'autore della prole: onde questa dee a lui riferire la propria esistenza e coll'esistenza tutto ciò che ella è, o che ha.
Il principio giuridico in Rosmini è la legittimazione dell'attività criminale del dio padrone. Gli schiavi del dio padrone, i suoi figli in quanto creati, devono sempre riferirsi al dio padrone perché, secondo la mente perversa di Rosmini, a lui devono la vita e l'esistenza.
E' nella Convenzione sui diritti dell'Infanzia approvata nel 1989 all'ONU che troviamo scritto, contro l'odio cristiano per l'infanzia:
Articolo 32 (protezione)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
Articolo 34 (protezione)
1. Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
Col contributo di Rosmini che trasforma i bambini in oggetti di possesso non solo i bambini saranno violentati dai preti cattolici, ma anche dai padri cattolici proprio nell'esercizio del loro possesso sui figli in modo da imporre la fede cristiana (vedi la cronaca sulla violenza nella famiglia). Lo sfruttamento economico e la violenza sessuale sui minori sarà la costante delle attività della chiesa cattolica che si protrarranno ben oltre gli scandali degli anni 1990-2012 anche grazie all'odio che Antonio Rosmini ha tentato di legittimare nella sua Filosofia del Diritto come diritto del dio padrone ad operare violenza sulle persone.
Dobbiamo farci una domanda: la questione dell'infanzia avrebbe potuto essere diversa senza l'odio diffuso da Antonio Rosmini Serbati? L'esperienza di Robert Owen (1771 - 1858) lo dimostra. Vedi: I fanciulli in fabbrica. Lavoratori, padroni, servi e schiavi.
Nota: Le citazioni di Antonio Rosmini Serbati sono tratte da "La filosofia del diritto", pubblicato nel 1841 Volume II edito da Edizioni CEDAM Padova 1968 pag. 388 - 389
Citazione dal Vangelo di Marco
Citazioni dalla Convenzione sui diritti del Fanciullo approvata dall'ONU nel 1989 rattificata e trasformata in Legge delo Stato dall'Italia nel 1991.
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Marghera, 01 maggio 2013 Claudio Simeoni Meccanico Apprendista Stregone Guardiano dell'Anticristo Tel. 3277862784 e-mail: claudiosimeoni@libero.it |
Le idee si presentano alla ragione come dei lampi intuitivi. Illuminano per un attimo la ragione e poi tendono a sparire annullate da una ragione che tende a riprendere il controllo sull'individuo. Le idee sono un'emozione che insorge con violenza dentro di noi e modifica la nostra descrizione del mondo, una descrizione che la ragione tende a ripristinare ma che l'emozione ha definitivamente compromesso. Una nuova descrizione, una nuova filosofia emerge dentro di noi e noi, qualunque sia il nostro grado di cultura, dobbiamo comunque confrontarla con la cultura del mondo in cui viviamo.