TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
il Giudice Dr. Antonella PALUMBI ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare iscritto al N. 2032/2005 RG. promosso con ricorso depositato il 14.2.2005 da:
Protti Emilia e Tosti Luigi (Avv. F. Pierdominici)
nei confronti di:
Ministero dell'Interno (Avv .ra Stato)
in punto a: provvedimento d'urgenza ante causam
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Sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 8.3.2005,
Premesso in fatto che: --i ricorrenti Protti Emilia e Tosti Luigi hanno chiesto che il Giudice ordini ai Ministero dell'Interno di rimuovere da tutti i seggi elettorali italiani o, in subordine, da tutti i seggi elettorali dell'Emilia Romagna, il simbolo del crocifisso, assumendo che l'esposizione di esso durante le prossime consultazioni elettorali regionali e per il referendum sulla procreazione assistita -in quanto contraria al principio di laicità dello Stato- avrebbe costituito pregiudizio al loro diritto di voto ed alla loro libertà religiosa, così come avvenuto nelle ultime elezioni Europee 2004 in occasione delle quali i ricorrenti, avendo trovato esposto il crocifisso nellaula scolastica ove era ubicato il seggio elettorale di loro competenza e non ritenendo soddisfacente la soluzione prospettata dal Presidente del seggio di una temporanea rimozione del crocifisso, si erano rifiutati di votare; --il Ministero dell'Interno ha eccepito l' inammissibilità della domanda cautelare, perché espressione dell'esercizio di unazione popolare, non prevista dall'ordinamento, in quanto diretta ad ottenere un provvedimento dagli effetti generali ed a tutela di interessi da definirsi propriamente diffusi, ed ha chiesto nel merito il rigetto della domanda non essendo ravvisabile nei fatti esposti in ricorso alcun pregiudizio effettivo a1 diritto di voto ed alla 1ibertà religiosa né la ricorrenza dì un periculum attuale;
Ritenuto che sussista la competenza territoriale del Tribunale di Bologna, in quanto -alla stregua del criterio fissato dall'art. 25 c.p.c. una delle obbligazioni di facere oggetto del ricorso dovrebbe essere eseguita in Emilia Romagna e ciò basta a radicare innanzi a questo Tribunale la competenza per il foro erariale;
Osserva:
Esaminata preliminarmente leccezione di inammissibilità della domanda connessa alla questione della natura - collettiva o individuale- dell'azione cautelare svolta dai ricorrenti, deve considerarsi che, alla stregua delle allegazioni in fatto e delle deduzioni in diritto esposte in ricorso e dei chiarimenti resi a verbale dudienza 8.3.2005, lazione in concreto promossa è diretta a tutelare il diritto di voto e la libertà religiosa dei ricorrenti non quali esponenti di associazioni di atei o agnostici ma quali singoli individui, che assumono essere stati pregiudicati, nellespressione di quel diritto e nellesercizio di quella libertà, dall esposizione del crocifisso nell' aula scolastica destinata a sede del loro seggio in occasione delle ultime consultazioni elettorali (Europee 2004) e temono che tale pregiudizio possa verificarsi nuovamente nelle prossime consultazioni elettorali.
Pertanto, dalla personalità e specificità delle posizioni soggettive, quali affermate dai ricorrenti, discende la natura individuale dellazione da loro svolta in concreto, non essendo invece corretto desumere -come al contrario sostenuto dallAmministrazione resistente- -la natura collettiva di essa dall'ampiezza della specifica richiesta cautelare (rimozione del crocifisso dai seggi in tutta Italia ovvero dai seggi dell'Emilia Romagna): invero, il contenuto della richiesta rappresenta solo l'utilità che si prefigge di conseguire chi agisce ed il suo accoglimento (totale o parziale) ovvero diniego esprime la misura della fondatezza o meno della domanda, la cui qualificazione o sussistenza non può, quindi, farsi dipendere dal tipo di tutela invocata ma dalla sussistenza dei fatti asseritamente lesivi delle posizioni soggettive specificatamente azionate.
Ancora preliminarmente, giova rammentare innanzitutto che lo scopo della tutela cautelare non è quello di accertare e sanzionare qualunque situazione, evento o condotta non conforme al diritto ma quello di rimuovere le situazioni o le condotte che, in un rapporto immediato di causa-effetto, costituiscono lesioni, di fatto o di diritto, a posizioni soggettive specifiche e concrete di cui chi agisce si afferma titolare; va altresì osservato che la lesività in senso tecnico e, quindi, la sua rilevanza sul piano giuridico è individuabile unicamente in quei fatti (situazioni, eventi o condotte) che contro la volontà del titolare condizionano, ostacolano ovvero impediscono effettivamente lesercizio di facoltà o diritti soggettivi per il cui ripristino non possa attendersi lesito di un ordinario giudizio di cognizione.
Ciò posto, per valutare se nel caso di specie la domanda cautelare sia meritevole di accoglimento o meno. è assolutamente ed imprescindibilmente rilevante accertare non già se la mancata rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche destinate a sedi di seggio nelle consultazioni elettorali e referendarie costituisca un'omissione ingiustificata del Ministero dell'Interno all'adeguamento al principio di laicità dello Stato ma, piuttosto, se la presenza del crocifisso in quelle particolari circostanze rappresenti una condizione, un ostacolo o un impedimento al pieno e libero esercizio dei diritto di voto dei ricorrenti o allespressione della loro libertà religiosa, giacché il paventato pregiudizio al diritto ed alla libertà in parola costituisce, quale elemento sufficiente ma altresì necessario, il fondamento ed al tempo stesso il limite della tutela cautelare invocata.
Orbene, ritiene questo Giudice che nella situazione di fatto specificamente allegata dai ricorrenti non sia ravvisabile alcun profilo di lesività del loro diritto di voto o della loro libertà religiosa.
La presenza -peraltro eventuale e non certa- del crocifisso nelle aule scolastiche destinate a sedi di seggio costituisce unicamente un arredo, del tutto marginale sia per l'ingombro che per la visibilità, non rappresenta di per sé imposizione di un credo religioso o di una forma di venerazione, né obbliga alcuno a tenere una determinata condotta di adorazione o a dichiarare la propria posizione in materia religiosa.
Né, per il solo fatto di permanere durante lo svolgimento delle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali o referendarie, la presenza del crocifisso è idonea ad assumere una connotazione particolare che in qualche modo condizioni, subordini o influenzi la formazione dell' opinione politica o lespressione del voto da parte degli elettori ovvero valga ad identificare gli elettori cristiani ovvero ancora ad introdurre una discriminazione tra questi e tutti gli altri.
Infine, dovendo in questa sede prendersi in considerazione la specifica posizione dei ricorrenti in materia religiosa, non è verosimile che un non-simbolo, quale è il crocifisso per i non credenti ed i non cristiani, possa per essi avere una qualche influenza negativa o costituire una qualche remora psicologica riguardo all'espressione del voto ed al convincimento religioso e men che meno provocare un turbamento dellanimo tale da privare il soggetto delle sue capacità morali, critiche e di giudizio.
Del resto, come è agevole verificare dalla lettura di esso, nel ricorso non viene esposto alcun specifico fatto che, in occasione delle elezioni europee 2004, abbia in concreto impedito ai ricorrenti, contro la loro volontà, di esprimere il voto liberamente e segretamente o che abbia conculcato il loro convincimento in materia religiosa.
Invero, essi stessi espongono di non aver voluto allepoca votare perché la presenza del crocifisso nellaula scolastica sede del seggio elettorale costituiva per loro un intollerabile contrasto al principio di laicità cui lo Stato avrebbe dovuto conformare tutte le situazioni aventi rilevanza pubblica e, quindi, anche larredo materiale dei locali in cui si sarebbero svolte le operazioni di voto: la qual cosa esclude immediatamente che in quelloccasione il mancato esercizio del voto sia dipeso da un fatto -inteso quale evento, situazione o condotta inevitabile ed insuperabile, perché non dipendente dalla volontà dei ricorrenti e comunque non vincibile da parte loro.
Rimane, daltro canto, estraneo allo scopo della tutela cautelare (oltre che alla cognizione sommaria del procedimento cautelare) laccertamento della sussistenza effettiva di un obbligo per l'Amministrazione dellinterno, quale responsabile per lorganizzazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, di provvedere, pur in assenza di norme espresse, alla rimozione del crocifisso dai locali destinati ad ospitare i seggi nonché del corrispondente diritto diritto del cittadino di ottenere, pur in mancanza di uno specifico e concreto pregiudizio a una propria posizione soggettiva, un ordine giudiziale che disponga tale rimozione
E', anzi, finanche da dubitare che sussista in astratto il diritto soggettivo del privato di conseguire giudizialmente ladeguamento dellordinamento ad un principio costituzionale (qual'è il principio di laicità dello Stato), in quanto ciò innanzitutto significherebbe attribuire al singolo la possibilità di indirizzare concretamente lazione della P.A. al di fuori della normativa (costituzionale, primaria, secondaria e regolamentare) che presiede alla formazione ed alla attuazione della volontà della P.A., ed in secondo luogo presupporrebbe (con conseguenze incontestabilmente paradossali, per non dire eversive dell'ordinamento costituito) che, a semplice richiesta di chiunque e mancando lo specifico pregiudizio di cui appena sopra, lAutorità giudiziaria possa surrogarsi allo Stato nellemanazione di disposizioni normative dirette ad attuare nell'ordinamento i principi costituzionali aventi carattere non precettivo ma programmatico.
Tale è, infatti, il principio di laicità dello Stato che, pur rappresentando un ineludibile criterio di legittimità costituzionale per la produzione normativa e pur imponendo allo Stato ed alle sue Istituzioni il rispetto delle scelte del singolo in materia religiosa e delle forme di espressione di tale scelta, non crea immediatamente obblighi di azione né per lo Stato-Ordinamento né per lo Stato-Persona.
lnfine, quanto allistanza -formulata per la prima volta nel foglio di deduzioni depositato alludienza dell' 8.3.2005 ed in via di ulteriore subordine rispetto a quelle contenute nel ricorso-di rimozione del crocifisso dalla Sezione n. 6 di Rimini per tutta la durata delle prossime operazioni elettorali, linfondatezza della stessa discende, oltre che da quelle fin qui svolte, anche dallulteriore considerazione che -come esposto nello stesso ricorso introduttivo- in occasione delle ultime consultazioni elettorali (Europee 2004) il Presidente della Sezione elettorale presso cui i sigg.ri Protti e Tosti si erano recati a votare aveva accolto la loro richiesta di rimozione del crocifisso anche se solo per il tempo necessario ai medesimi ad esprimere il voto: è difficilmente incontestabile -se non addirittura innegabile- che con la rimozione, pur temporanea, del crocifisso la configurazione "materiale" dell ambiente elettorale sarebbe stata conforme a quellideale di laicità dei luoghi che i ricorrenti ritengono essenziale per l'esercizio del diritto di voto, sicché appare pretestuoso ed ingiustificato il rifiuto allora manifestato dai ricorrenti a votare in quanto non soddisfatti dalla rimozione, solo temporanea, del crocifisso.
Non si comprende, infatti, come e in qual modo la riapposizione del crocifisso dopo luscita dei ricorrenti dal seggio elettorale una volta espletate da parte loro le operazioni di voto, avrebbe potuto ulteriormente ledere, turbare o menomare lesercizio del diritto di voto, ormai pienamente, liberamente ed insindacabilmente consumato.
Alla ritenuta insussistenza di un qualsivoglia pregiudizio subito dai ricorrenti in occasione delle ultime consultazioni elettorali consegue linsussistenza dell'interesse ad agire -da ravvisarsi solo laddove il risultato pratico perseguito dai soggetto sia ottenibile unicamente attraverso il provvedimento giurisdizionale richiesto- e, pertanto, trattandosi di condizione dellazione, I inammissibilità dell istanza cautelare diretta ad ottenere la rimozione del crocifisso dalla Sezione n. 6 di Rimini per tutta la durata delle prossime operazioni elettorali.
Il rigetto di tutte le domande cautelari di cui al ricorso comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate d'ufficio in assenza di nota, come da dispositivo.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara tenuti e condanna i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali in favore della parte resistente che liquida d'ufficio in complessivi 1.000,00.
Si comunichi.
Bologna, 24.3.2005
Il Giudice
Dr. Antonella Palumbi
1) Ordinanza di rigetto Palumbi su istanza di Luigi Tosti!
2) Reclamo al Collegio contro l'esposizione del crocifisso di Luigi Tosti!
3) Sentenza del TAR del Veneto!
TORNA ALLA SENTENZA SUL CROCIFISSO DEL TAR DEL VENETO!
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 Marghera Venezia
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