Finalmente, dopo cinque mesi dalla sentenza, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza n. 28482. Con questa sentenza, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la condanna a sette mesi di reclusione contro il giudice Luigi Tosti, inflitta dalla Corte d'Appello di L'Aquila per omissione di atti d'ufficio.
L'informazione riporta pochi stralci delle motivazioni della sentenza. Stralci che però ci permettono di capire l'importanza e le implicazioni sul piano giuridico che ha questa sentenza.
La sentenza di assoluzione per il giudice Luigi Tosti, in merito all'omissione di atti d'ufficio perché il fatto non costituiva reato, era di per sé sufficiente per censurare il tribunale di L'Aquila per aver usato strumentalmente i propri poteri giudiziari a fini persecutori. Ciò che rileva la Corte di Cassazione avrebbe dovuto, viste le numerose sentenze della Corte Costituzionale, rilevarlo anche la Corte d'Appello di L'Aquila. Una sentenza, quella della Corte d'Appello di L'Aquila, che appare più congegnata per imporre il clericalismo nazi-fascista alla società civile italiana che non il rispetto delle norme giuridiche e Costituzionali.
D'accordo, dice la Corte di Cassazione, il giudice Luigi Tosti "ha il naso deforme", ma voi non siete entrati nel merito delle questioni che ha sollevato. Vi siete limitati a condannarlo per il "naso deforme" (la Corte, infatti, ha constatato i toni con cui Tosti ha sollevato la questione definendoli "esasperati" oppure "espressioni a volte paradossali"), ma non siete entrati nel merito Costituzionale della questione che Tosti ha sollevato. La Corte di Cassazione ha constato come la questione sollevata da Luigi Tosti ha una "sostanziale dignità". Una dignità che ha subito l'irrisione e il disprezzo della Corte d'Appello di L'Aquila che non ne ha tenuto conto.
E' come se io ricevessi un pugno e la Corte d'Appello di L'Aquila mi condanna perché io mi sono arrabbiato senza inquisire chi mi ha dato il pugno!
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, nel prendere atto che la questione giudicata prende l'avvio dall'imposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie e negli edifici pubblici in generale, fa una serie di considerazioni che suonano come una censura nei confronti dei vari ministeri, in particolare quello di Grazia e Giustizia e quello della Pubblica Istruzione.
Innanzi tutto i Giudici ricordano che l'udienza, presso la Corte di Cassazione si è svolta in un'aula senza simboli religiosi e, dice, al di là dei toni che hanno caratterizzato la protesta (come sempre avviene quando le persone vengono offese nei propri sentimenti religiosi in violazione delle più elementari norme della convivenza civile e della Costituzione; come avviene quando viene imposto il crocifisso e, con esso, i valori di morte, distruzione, schiavismo, genocidio, stupro di bambini, monarchia assoluta e quant'altro), la questione sollevata da Luigi Tosti riguarda più in generale l'esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici.
La sesta sezione della Corte di Cassazione rileva che la circolare del 1926 (spesso spacciata per una legge, in realtà un atto di violenza arbitrario reiterato in funzione anti-Costituzione dai vari ministeri della Repubblica) che prevede la presenza del crocifisso nelle aule in cui si tengono udienze penali è "atto amministrativo generale che appare però privo di fondamento normativo e quindi in contrasto con il principio di legalità dell'azione amministrativa".
In realtà, non è del tutto vero quello che sostengono i supremi giudici della Corte di Cassazione. La mia esperienza personale dice che la presenza del crocifisso nelle aule di tribunale ha lo scopo di legittimare la tortura che i magistrati esercitano nei confronti degli imputati più indifesi al fine di impedire loro l'esercizio della difesa specialmente quando la loro difesa legittima la Costituzione della Repubblica.
Dal momento che il crocifisso rappresenta la monarchia assoluta, il diritto di imporre sofferenza ai cittadini e valori di morte e di genocidio; come mai il Consiglio di Stato ha affermato che il crocifisso "una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni"?
E perché, dal momento che l'appeso in croce ha affermato di scannare chi non si mette in ginocchio davanti a lui, il Consiglio di Stato ha ritenuto che scannare chi non si mette in ginocchio davanti al padrone sia "idoneo ad esprimere l' elevato fondamento dei valori civili"?
Appare evidente che nell'imporre il crocifisso il Consiglio di Stato ha offeso ed ingiuriato la Costituzione della Repubblica reputando che la monarchia assoluta (il cristo re) debba prevalere sulla Democrazia Costituzionale!
Ed è cogliendo questa incongruenza che, la Corte di Cassazione, invita lo Stato, nei suoi organi esecutivi a valutare attentamente, "l'eventuale sussistenza di una effettiva interazione tra il significato "identitario" della presenza del crocefisso nelle aule di giustizia e la libertà di coscienza e di religione, intesa non solo in senso positivo, come tutela della fede professata dal credente, ma anche in senso negativo, come tutela del credente di diversa fede e del non credente che rifiuta di avere una fede".
In sostanza, la Corte di Cassazione, afferma che la pretesa di Paolo di Tarso (che tanto sangue ha sparso nel corso della storia) è una pretesa criminale:
"affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio in cielo, in terra e negli inferi e ogni lingua confessi che cristo Gesù è il signore, a gloria di dio padre".
Paolo di Tarso, lettera ai Filippesi 2, 1011
Da qui le affermazioni della sesta sezione della Corte di Cassazione che assolvendo Luigi Tosti afferma, in sostanza, che l'esposizione del crocifisso rappresenta, sempre e comunque, un'offesa ai cittadini e una delegittimazione della Costituzione della Repubblica. La Corte di Cassazione lo ha affermato dicendo che tale simbolo, imposto nel 1926 in un regime monarchico-fascista: "non più in linea con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia della libertà di coscienza e di religione".
A questo punto si tratta di sapere: CHI E' IL DELINQUENTE?
Gesù di Nazareth sicuramente, per la sua pretesa di essere il padrone delle persone in quanto figlio del dio padrone.
Ma chi è che impone il figlio del dio padrone ai ragazzi o agli imputati, o ai malati, anziché assicurare loro le norme della Costituzione?
E' legittimo torturare gli imputati?
E' legittimo scannare chi non si mette in ginocchio?
E' legittimo truffare le persone?
Era legittimo all'interno del regime monarchico-fascista che ha caratterizzato l'Italia: lo è ancor oggi?
Il delinquente è colui che impone il crocifisso facendo, con ciò, un atto di guerra contro la Costituzione della Repubblica.
E dal momento che tale atto di guerra è supportato dalle pistole e dai mitra di organizzazioni come i Carabinieri e la Polizia di Stato che sono Istituzioni SOLO nella misura in cui adempiono ai doveri Costituzionali, appare evidente come sia in atto un'attività di terrorismo nei confronti dei cittadini le cui finalità sono quelle di imporre l'ideologia monarchica-fascista-clericale in opposizione alla Democrazia determinata dalla Costituzione. Un'attività che trova la sua concretezza non solo nelle minacce che quotidianamente i cittadini ricevono da chi impone loro il crocefisso, ma anche dalla Corte d'Appello di L'Aquila che ritiene legittima l'attività di stupro di minori messa in atto da Gesù quando fu arrestato con un bambino nudo. La Corte d'Appello di L'Aquila, preservando la presenza del crocifisso conto le affermazioni di Luigi Tosti, dice ai cittadini che chiedono giustizia: il vostro padrone ha il diritto di stuprare bambini e voi non lo potete censurare.
E' vero che la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila è stata cancellata dalla Corte di Cassazione. E' vero che verrà, probabilmente, restituito l'onore al giudice Luigi Tosti. Ma chi ci ripagherà dei danni che la propaganda clericale al fine di trarre vantaggio dalla sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila al fine di assicurarsi un ingiusto profitto contro la Costituzione? Chi ripagherà i bambini costretti a centinaia di ore di esaltazioni clericali messe in onda dalla Rai e da Mediaset senza nessuno che ribadisca la priorità della Costituzione sui dettami sociali del dio padrone? Chi ripagherà i danni provocati dal delirio di onnipotenza di Ratzinger che al diritto civile, garantito dalla Costituzione, intende contrappone la carità cristiana (enciclica Caritas in Veritate)?
Mi sorge un dubbio! Ora che a L'Aquila c'è stato il terremoto, quanto sarà grande la deferenza dei giudici nei confronti dei palazzinari che hanno contribuito a macellare gli aquilani? Possono i giudici della Corte d'Appello di L'Aquila che usano il crocifisso, anziché le norme Costituzionali, condannare quei padroni che non hanno messo dosi adeguate di cemento o staffe adeguate nei piloni portanti delle case crollate? O applicheranno il principio del crocifisso secondo cui nessuno può giudicare il dio padrone, nemmeno se si vanta di macellare l'umanità col diluvio universale?
CHI E' DUNQUE IL DELINQUENTE?
Marghera, 14 luglio 2009
1) Ordinanza di rigetto Palumbi su istanza di Luigi Tosti!
2) Reclamo al Collegio contro l'esposizione del crocifisso di Luigi Tosti!
3) Sentenza del TAR del Veneto!
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